Controversie previdenziali da cartella esattoriale: giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 3775 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario, la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio, ancorché originata dalla pretesa azionata dall’ente previdenziale mediante cartella esattoriale. Tale conclusione si fonda sia sull’intrinseca natura del rapporto dedotto in giudizio sia sull’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, che, nell’estendere la procedura di riscossione mediante ruolo ai contributi dovuti agli enti previdenziali, espressamente prevede che il contribuente possa proporre opposizione avanti al giudice del lavoro.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’opposizione all’esecuzione proposta da una società, la quale impugnava una cartella esattoriale emessa dall’ente previdenziale per la riscossione di contributi rimasti inevasi. Il Tribunale adito declinava la propria giurisdizione, ritenendo sussistente, sul presupposto dell’impugnazione della cartella per vizi propri, la giurisdizione del giudice tributario, conformemente all’insegnamento delle Sezioni Unite n. 30756/2018.
Riassunto il giudizio, la Corte di giustizia tributaria di primo grado, dissenziente da tale orientamento, sollevava d’ufficio conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite, insistendo per la devoluzione della causa al giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, nel dirimere il contrasto, hanno affermato che la materia del contendere non è controversa: il credito azionato tramite cartella esattoriale è di natura previdenziale. Hanno quindi aderito al consolidato orientamento, da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite stesse e dalla Sezione Tributaria, secondo cui la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
La decisione si fonda su un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, la natura intrinseca del rapporto previdenziale dedotto in giudizio, che prescinde dallo strumento di riscossione utilizzato dall’ente creditore. In secondo luogo, il dettato dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999, il quale, estendendo la procedura di riscossione mediante ruolo ai contributi dovuti agli enti previdenziali, attribuisce espressamente al contribuente la facoltà di proporre opposizione avanti al giudice del lavoro.
La Corte ha quindi cassato la sentenza del Tribunale, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale ha rimesso le parti. Non vi è luogo a statuire sulle spese del giudizio, trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio.
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Nota della Redazione
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