Inquadramento previdenziale e attività effettivamente esercitata: accertamento di merito incensurabile in cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5072 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inquadramento dei datori di lavoro ai fini previdenziali deve essere effettuato con riferimento all’attività effettivamente esercitata dall’impresa e non alle dichiarazioni formali rese dalla stessa, come il codice ATECO comunicato alla Camera di Commercio. L’accertamento della natura dell’attività prevalente, delle attività connesse o ausiliarie e delle risultanze istruttorie costituisce un fatto di competenza esclusiva del giudice del merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente, salvo i limiti del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non deducibile in presenza di una doppia decisione conforme. La motivazione è solo apparente quando, pur essendo graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice.
Il Fatto
La società, attiva nel settore della preparazione di carni per la grande distribuzione, aveva proposto opposizione avverso il verbale ispettivo dell’Inps che ne aveva disposto la riclassificazione dal settore commercio al settore industria, con recupero dei contributi nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il tribunale, dichiarata la cessazione della materia del contendere per la parziale rinuncia in autotutela dell’Inps, rigettava l’opposizione. La Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo prevalente l’attività manifatturiera di preparazione di carni finite rispetto a quella originaria di acquisto di bestiame in favore dei soci.
La Motivazione della Corte
I quattro motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti inammissibili. La Corte ha rilevato che le censure miravano a contestare le risultanze istruttorie e l’accertamento di merito in ordine al reinquadramento, alla tipologia di clientela, alle mansioni dei dipendenti e all’individuazione dell’attività prevalente, profili tutti riservati al giudice del merito.
Il richiamo all’art. 49 della legge n. 88/89 è stato giudicato inconferente, poiché le censure non sviluppavano una reale violazione di legge ma una diversa valutazione dei fatti, non proponibile in sede di legittimità.
Quanto al dedotto vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente, la Corte ha escluso la sussistenza del difetto, richiamando i principi per cui la motivazione è solo apparente quando non rende percepibile il ragionamento del giudice, rimandando all’interprete il compito di integrarla con congetture (cfr. Cass. S.U. n. 22232 del 2016 e Cass. n. 1986 del 2025).
La decisione impugnata risultava sorretta da ampia e coerente motivazione, non ravvisandosi la denunciata nullità neppure per la lamentata omessa pronuncia sull’attività prevalente. La censura, ancora una volta, mirava a un diverso apprezzamento dei fatti, inammissibile in cassazione.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la società al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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