Il canone cosap non è rinunciabile e si prescrive in dieci anni (Cass. civ. Sez. I n. 17182 del 26.06.2025)
Il diritto al canone cosap trova fonte nell’occupazione di fatto del suolo pubblico, non nella concessione formale, non è oggetto di rinuncia per facta concludentia e si prescrive nel termine ordinario decennale.