Confisca per equivalente e profitto del singolo concorrente nel reato tributario (Cass. pen. Sez. I n. 22296 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso di persone nei reati tributari il profitto rilevante ai fini della confisca per equivalente va riferito al singolo titolare dell’obbligazione tributaria e non a una nozione indistinta riferibile a una pluralità di soggetti operanti in concerto. Esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito. Solo quando la quota di arricchimento del singolo non sia individuabile sulla base dei dati sostanziali acquisiti è legittimo il criterio residuale della ripartizione in parti uguali. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, offrendo frammenti probatori, solleciti una rivalutazione del merito anziché il controllo sulla coerenza logica della motivazione.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda un imputato condannato per un reato tributario e destinatario di confisca per equivalente. La sentenza di primo grado, emessa dal G.U.P. del Tribunale di Milano, era stata riformata dalla Corte di appello e poi annullata da questa Corte con la sentenza Sez. V n. 10750 del 20.01.2025, limitatamente alla confisca, con rinvio al giudice di merito.
In sede di rinvio la Corte di appello di Milano, con sentenza dell’11.09.2025, ha ridotto la confisca relativa al capo A) fino alla concorrenza di euro 1.981.738,8, confermando nel resto. Il ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo due motivi: la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., per inosservanza del dictum di annullamento, e la mancanza di motivazione sull’accertamento del profitto conseguito dal singolo concorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili entrambi i motivi. Il giudice di rinvio, osserva, ha puntualmente dato conto dell’applicazione del dictum della sentenza di annullamento, applicando i principi espressi da Sez. U n. 13783 del 26.09.2024, dep. 2025, Massini. Quei principi escludono ogni forma di solidarietà passiva e impongono di commisurare la confisca a quanto ciascun concorrente ha conseguito, con accertamento da compiere nel contraddittorio tra le parti.
La Corte territoriale, partendo dal dato sostanziale accertato, ha individuato in euro 1.559.856,55 la quota di arricchimento del ricorrente con riferimento all’impresa individuale di cui era unico titolare. Non essendo possibile individuare partitamente la quota riferibile alle società amministrate dai correi, ha applicato il criterio della ripartizione in parti uguali, eseguendo un mero calcolo aritmetico.
Il Collegio sottolinea che il profitto nei reati tributari va riferito al singolo titolare dell’obbligazione tributaria e non ammette una nozione indistinta di profitto riferibile a più soggetti, ancorché operanti in concerto. Rispetto alla posizione dell’imprenditore individuale, dunque, la Corte di appello ha correttamente esaminato la posizione dell’impresa senza confonderla con altre realtà economiche.
Quanto al secondo motivo, i giudici di legittimità ribadiscono che la valutazione e l’apprezzamento degli elementi acquisiti attengono al merito e non sono sindacabili se non quando risulti viziato il discorso giustificativo. Il ricorso, offrendo frammenti probatori, sollecita una rivalutazione del materiale anziché il controllo sulla coerenza logica della motivazione.
La ritenuta impossibilità di determinare puntualmente il profitto di ciascun concorrente è contrastata da deduzioni assertive: il ricorrente non indica quali dati, trascurati dal giudice di merito, avrebbero condotto a una determinazione oggettivamente fondata idonea a paralizzare il criterio residuale della ripartizione paritaria. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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