Sequestro preventivo finalizzato alla confisca: periculum in mora e limiti del sindacato (Cass. pen. Sez. III n. 24170 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di cassazione avverso i provvedimenti cautelari reali il sindacato è circoscritto, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., alla sola violazione di legge, nozione che comprende gli errores in iudicando e in procedendo nonché i vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è pertanto deducibile l’illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e art. 240 cod. pen. deve contenere una concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare all’esigenza anticipatoria della confisca secondo lo statuto delle Sezioni Unite n. 36959 del 24.06.2021. L’incapienza patrimoniale dell’indagato non è sufficiente, di per sé, a giustificare il periculum, ma è elemento indiziante da valutare unitamente ad altri dati di contesto.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame, decidendo ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., accoglieva parzialmente l’istanza proposta dall’indagato, in proprio e quale legale rappresentante di una società di trasporto pubblico, revocando il sequestro preventivo limitatamente a una somma di denaro e confermandolo nel resto. Il provvedimento ablatorio era stato emesso dal G.i.p. in relazione al delitto di art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000.
Avverso l’ordinanza del riesame il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 309, comma 9, 324, comma 7, 321 cod. proc. pen. e all’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000. La difesa contestava la motivazione sul periculum in mora, assumendo la fungibilità del denaro, l’estraneità del criterio di solvibilità al sequestro preventivo e la neutralità della condotta di parziale inadempimento del piano di rateizzazione, valorizzando i versamenti effettuati e l’art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una duplice premessa metodologica. Sul piano processuale richiama gli stringenti limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari reali, circoscritto alla sola violazione di legge: non rientra tra i vizi deducibili la illogicità manifesta, come affermato dalle Sezioni Unite n. 5876 del 28.01.2004 e ribadito da Sez. II n. 5807 del 18.01.2017 e Sez. V n. 35532 del 25.06.2010.
Sul piano sostanziale la Corte richiama lo statuto del sequestro preventivo finalizzato alla confisca tracciato da Sezioni Unite n. 36959 del 24.06.2021: il provvedimento deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, parametrata all’esigenza anticipatoria della confisca, ed escludere ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione alla sola natura fungibile del denaro, come chiarito da Sez. III n. 23936 del 11.04.2024. L’incapienza patrimoniale non è sufficiente di per sé, ma è elemento indiziante da valutare insieme ad altri dati, secondo Sez. II n. 3790 del 20.01.2026.
Applicando tali principi, la Corte rileva che il Tribunale non si è limitato al generico riferimento al “reinserimento del denaro nel circuito economico lecito” — elemento distonico rispetto al pericolo di dispersione — ma ha desunto il periculum da una serie di dati fattuali: l’assenza di adeguate garanzie di solvibilità della società, il non corretto adempimento del piano di rateizzazione e l’aumento del debito tributario. La motivazione, pertanto, non può dirsi né mancante né priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Di conseguenza i motivi di ricorso, nella sostanza, investono la logicità della motivazione, vizio estraneo alla nozione di violazione di legge di cui all’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. I ricorsi sono pertanto inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa ex art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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