Giudicato cautelare e onere di dedurre fatti nuovi idonei a inciderlo (Cass. pen. Sez. I n. 27161 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, il giudice non è tenuto a rinnovare integralmente la verifica dei presupposti applicativi, ma solo ad accertare la correttezza giuridica e la congruità della motivazione in ordine ai fatti nuovi dedotti dalla parte, preesistenti o sopravvenuti, purché idonei a incidere in modo apprezzabile sul quadro indiziario o cautelare. Una volta esaurito l’iter delle impugnazioni avverso l’ordinanza genetica, la situazione relativa ai gravi indizi, alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura si cristallizza in una sorta di giudicato cautelare allo stato degli atti. La preclusione cautelare ha però portata più circoscritta della cosa giudicata, poiché copre solo le questioni dedotte e decise, anche implicitamente, e non quelle meramente deducibili. La presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone un onere motivazionale più rigoroso per la sostituzione, ma non si converte in regola assoluta né esonera dalla verifica in concreto degli elementi dedotti.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati in materia di immigrazione clandestina, aveva ottenuto in un primo momento la sostituzione con gli arresti domiciliari. Su ricorso del Pubblico Ministero, questa Corte annullava con rinvio l’ordinanza, e il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, ripristinava la custodia carceraria.
Con successiva istanza ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., la difesa chiedeva la revoca o la sostituzione della misura, indicando quale elemento di novità un memoriale dell’indagato. L’istanza veniva respinta e l’appello cautelare, proposto ex art. 310 cod. proc. pen., era rigettato dal Tribunale della libertà. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato orientamento secondo cui, in sede di appello avverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di una misura cautelare, il Tribunale non rinnova integralmente lo scrutinio sui presupposti genetici, ma verifica solo che il provvedimento sia giuridicamente corretto e adeguatamente motivato con riguardo ai fatti nuovi dedotti, capaci di incidere in modo apprezzabile sul quadro indiziario o cautelare (Sez. U n. 26 del 1993, Galluccio; Sez. 6 n. 45826 del 2021, D’Ippolito). Il fondamento è nel giudicato cautelare allo stato degli atti, che cristallizza la situazione relativa a indizi, esigenze e adeguatezza della misura.
La preclusione, precisa tuttavia la Corte, ha portata più circoscritta rispetto alla cosa giudicata, poiché copre le sole questioni dedotte e decise, anche implicitamente, nel procedimento incidentale, non quelle meramente deducibili (Sez. 5 n. 12745 del 2023, Scala). Nella stessa prospettiva, il decorso del tempo rileva ai fini della art. 292, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. ma non è richiesto dall’art. 299 cod. proc. pen. per la revoca o la sostituzione.
Applicando tali coordinate, la Corte rileva che il quadro cautelare era già stato oggetto di plurime valutazioni, culminate nel ripristino della custodia carceraria in sede di rinvio. Il giudice dell’appello cautelare non era quindi chiamato a riesaminare questioni già vagliate, occorrendo la deduzione di fatti nuovi concretamente idonei.
Quanto all’unico elemento prospettato, il memoriale, il Tribunale ne ha escluso la portata novativa con motivazione non apparente né manifestamente illogica, osservando che l’apporto era parziale e si era formato progressivamente, quando le risultanze investigative erano già chiare. Le censure difensive, pur dirette a contestare l’adeguatezza della misura, non si confrontano con questa ratio decidendi e sollecitano una nuova ponderazione di merito.
La Corte esclude infine l’asserito automatismo nell’applicazione della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.: il Tribunale ha verificato se gli elementi dedotti fossero idonei a vincerla, escludendolo. La positiva osservanza degli arresti domiciliari non imponeva una diversa conclusione, trattandosi di profilo già inserito nella sequenza cautelare. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e trasmissione di copia al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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