Inammissibile il ricorso che chiede rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 26162 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie. È inammissibile il ricorso che, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, contrapponga differenti valutazioni di merito a una motivazione sorretta da considerazioni razionali ed esaurienti. La particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., è esclusa quando la pluralità delle cessioni a soggetti diversi e la loro protrazione per diversi mesi dimostrino l’abitualità della condotta. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La difesa dell’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in data 10.04.2025, aveva confermato la decisione del Tribunale di Pesaro del 26.10.2023. Quest’ultima aveva condannato il ricorrente alla pena di un anno di reclusione ed euro 2.000 di multa per quattro episodi di detenzione e cessione di stupefacenti, di cui uno aggravato.
Il ricorso investiva tre profili: il giudizio di colpevolezza, il riconoscimento dell’aggravante e il diniego della particolare tenuità del fatto. La questione giunge in Cassazione per la verifica dei limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie di merito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La difesa censura, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza, ma in realtà prefigura una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. I giudici di merito hanno valorizzato, per ciascun capo di imputazione, gli accertamenti investigativi, le dichiarazioni degli assuntori e gli esiti delle intercettazioni, con ricostruzione ritenuta esauriente.
Il secondo motivo, con cui si contesta il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 80, lett. g), del d.P.R. n. 309 del 1990, è anch’esso manifestamente infondato, perché ripropositivo in termini non specifici di un tema già trattato. I giudici di merito avevano richiamato le dichiarazioni dell’assuntrice che aveva ricevuto la sostanza nei pressi del Sert di Fano, dove il ricorrente si aggirava in cerca di consumatori.
Il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, incontra la medesima sorte. La Corte di appello ha rimarcato, in senso ostativo all’art. 131-bis cod. pen., la pluralità delle cessioni a soggetti diversi e la loro protrazione per diversi mesi, indice dell’abitualità della condotta illecita.
La Corte ribadisce che la motivazione delle sentenze di merito è sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità. Richiama, sul punto, i precedenti Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. Alla declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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