Rapina impropria consumata con mera sottrazione della res anche senza impossessamento (Cass. pen. Sez. VII n. 22266 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapina impropria, la sottrazione della res, anche quando non sia seguita dall’impossessamento, è sufficiente ai fini della commissione del reato, purché seguita da violenza. Una volta realizzata l’apprensione del bene e la sua conseguente sottrazione, ancorché temporanea, alla sfera di vigilanza del titolare, deve ritenersi integrato il momento consumativo, con la conseguenza che non residua alcuno spazio per la configurabilità del tentativo. Il vizio di motivazione censurabile ex art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento, restando il sindacato di legittimità circoscritto al riscontro di un logico apparato argomentativo. Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo grado e poi in appello, per il reato di rapina impropria ex art. 628, comma secondo, cod. pen. Secondo l’accusa, aveva prelevato dagli scaffali di un esercizio commerciale alcuni collari antipulci, occultandoli sulla propria persona.
La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 22 settembre 2025, ha confermato la condanna. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi: la qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria, il vizio di motivazione sulla ricostruzione del fatto, il diniego delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e la mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità a seguito della sentenza della Corte cost. n. 86 del 2024.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo viene respinto perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Richiamando il prevalente orientamento di questa Corte, il Collegio afferma che nell’ambito della rapina impropria la sottrazione della res, anche senza impossessamento, è sufficiente ai fini della commissione del reato, purché seguita dalla violenza.
Realizzata l’apprensione del bene e la sua conseguente sottrazione, ancorché temporanea, alla sfera di vigilanza del titolare — come nel caso di specie, in cui il ricorrente aveva prelevato i collari occultandoli sulla propria persona — deve ritenersi integrato il momento consumativo, con la conseguenza che non residua alcuno spazio per la configurabilità del tentativo (Sez. 2, n. 41155 del 20 novembre 2025).
Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte ribadisce che il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen. è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato limitarsi a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. Un. n. 47289 del 24/09/2003, Petrella). La motivazione impugnata non presenta alcun vizio riconducibile a tale nozione, avendo la Corte territoriale dato atto della perquisizione domiciliare che aveva consentito di rinvenire capi di abbigliamento compatibili con quelli indossati dall’autore del fatto.
Il terzo motivo è inammissibile e manifestamente infondato. Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da una motivazione esente da evidenti illogicità, e non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. Il quarto motivo non è consentito in sede di legittimità perché la censura sulla lieve entità non risulta previamente dedotta con nota di conclusioni al giudice di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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