Inammissibile il ricorso cautelare che propone una diversa lettura delle intercettazioni (Cass. pen. Sez. 2 n. 56 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, senza operare una rinnovata valutazione del merito. L’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. Il travisamento della prova sussiste solo quando il provvedimento fonda il giudizio sulla valorizzazione di una prova inesistente o sull’omessa considerazione di una prova esistente. In materia di delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo a condizione che si dia conto dell’avvenuto apprezzamento di elementi significativi in tal senso, afferenti alla tipologia del delitto, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, essendo escluso qualsiasi automatismo valutativo.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, aveva parzialmente annullato l’ordinanza del GIP che aveva applicato all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di partecipazione ad associazione di tipo ‘ndranghetista e di concorso in due episodi estorsivi aggravati dal metodo mafioso. Il tribunale aveva escluso la gravità indiziaria per il reato associativo, ma l’aveva confermata per il delitto estorsivo di cui al capo 7 della provvisoria incolpazione, sostituendo la misura con quella degli arresti domiciliari. All’indagato era contestato di aver costretto la persona offesa, tramite minacce connotate dal metodo mafioso, a pagare parte di un debito controverso contratto con il fratello, all’epoca detenuto.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, lamentava che il tribunale avesse fondato la gravità indiziaria sul tenore delle conversazioni intercettate tra la persona offesa e l’intermediario, senza considerare che nessun elemento confermava il suo diretto coinvolgimento. Sosteneva che le minacce e i potenziali interventi a lui riferiti fossero solo millantati dall’intermediario per un interesse personale, e criticava il riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso e la valutazione del pericolo di reiterazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando come il provvedimento impugnato avesse correttamente individuato e segnalato i diversi elementi posti a fondamento della gravità indiziaria, escludendo al contempo la sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo. Le censure del ricorrente, pur formalmente dedotte come vizi di motivazione, si appuntavano in realtà sull’interpretazione del contenuto delle intercettazioni, proponendo una ricostruzione alternativa della vicenda rispetto a quella condivisa dal tribunale del riesame.
La Suprema Corte ha ricordato che l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni intercettate è questione di fatto rimessa al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se motivata coerentemente. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si era soffermato adeguatamente sul contenuto dei dialoghi indicati dalla difesa, verificandone il portato in modo dettagliato e concludendo che non erano idonei a inficiare la prospettazione accusatoria. La diversa lettura proposta dal ricorrente configurava pertanto una censura di merito non consentita nel giudizio di legittimità. Neppure ricorrevano gli estremi del travisamento della prova, che presuppone la valorizzazione di una prova inesistente o l’omessa considerazione di una prova esistente.
Quanto alla dedotta contraddittorietà esterna rispetto ad altri provvedimenti assunti nei confronti di coindagati, la Corte l’ha ritenuta inammissibile, trattandosi di posizioni fondate su compendi indiziari diversi. In ordine all’aggravante del metodo mafioso, ha precisato che in materia cautelare non è necessaria la prova piena, essendo sufficiente un’elevata probabilità del suo accertamento; il riferimento al potere intimidatorio della famiglia, conosciuta sul territorio per la sua caratura mafiosa, aveva certamente rafforzato l’intimidazione sulla persona offesa.
Il secondo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato, poiché il riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso comporta la presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari. Spetta alla parte evidenziare elementi concreti per superarla, e nel caso di specie il tribunale aveva correttamente rilevato la mancata allegazione di elementi di segno contrario, pur ritenendo comunque adeguata la misura degli arresti domiciliari in ragione della natura di extrema ratio della custodia in carcere e del contegno tenuto dall’indagato. L’inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un’ammenda in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.