Cram-down fiscale: la relazione ex art. 161 l.fall. deve essere aggiornata ai fatti sopravvenuti (Cass. civ. Sez. 1 n. 5258 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato preventivo, la valutazione demandata al tribunale ai sensi dell’art. 180, comma 4, l. fall. non si limita al controllo dell’attendibilità delle scritture contabili ma impone di verificare la completezza dei dati aziendali esposti nella proposta, nel piano e nella relazione del professionista ex art. 161, comma 3, l. fall., anche attraverso accertamenti extracontabili. Tale sindacato è finalizzato ad assicurare una corretta informazione ai creditori, sia ex ante, per un voto libero e consapevole, sia ex post, in sede di omologazione forzosa. Ne consegue che la relazione del professionista, allegata alla domanda di omologazione ex art. 180, comma 4, l. fall., deve essere aggiornata ai fatti aziendali rilevanti sopravvenuti nel corso della procedura, come l’acquisizione di nuovi accreditamenti. La mancanza di una stima attendibile e basata su dati tecnici dell’aumento di valore che tali fatti comportano sull’azienda e sul suo avviamento legittima il giudice del reclamo a revocare il decreto di omologazione, non essendo la relazione del professionista vincolante per il giudice.
Il Fatto
La società presentava domanda di concordato preventivo nel marzo 2022, e solo nel marzo 2023 otteneva l’accreditamento regionale per la branca di medicina nucleare, divenuto operativo con contratto stipulato nel febbraio 2024. Il tribunale, nonostante la mancata approvazione della proposta da parte dei creditori, omologava il concordato ai sensi dell’art. 180, comma 4, l. fall., applicando il c.d. cram-down fiscale. Il tribunale riteneva infatti raggiunte le maggioranze per classi ma non sul totale dei creditori, e la società aveva chiesto l’omologazione coattiva.
A seguito del reclamo proposto da una creditrice, la corte d’appello revocava il decreto di omologazione, ritenendo che la relazione del professionista ex art. 161 l. fall., risalente all’ottobre 2022, non avesse tenuto conto del sopravvenuto accreditamento. La corte territoriale giudicava “del tutto astratte” e basate su “mere ipotesi” le valutazioni del tribunale circa la non significatività di tale accreditamento ai fini della convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso, richiamando il principio per cui il decreto conclusivo del giudizio di reclamo avverso l’omologazione è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Ha poi respinto il primo motivo, affermando che la nullità di un atto processuale si estende agli atti successivi solo quando questi siano giuridicamente dipendenti dal primo. La pronuncia del giudice non dipende dal compimento dell’atto precedente, sicché l’eventuale nullità del parere del pubblico ministero non invalida il decreto che ne abbia tenuto conto.
Nel merito, la Corte ha affrontato i restanti motivi, congiuntamente trattati, incentrati sulla violazione dell’art. 180, comma 4, l. fall. e dell’art. 161, comma 3, l. fall. Richiamando i precedenti delle Sezioni Unite n. 1521 del 2013 e la più recente giurisprudenza di legittimità, inclusa Cass. n. 19981 del 2025, la Corte ha ricostruito la natura del cram-down fiscale quale regola sostanziale che realizza una fictio del raggiungimento delle maggioranze. Il giudice, pur non potendo sindacare l’attendibilità delle scritture contabili, deve verificare la completezza dei dati aziendali e la comprensibilità dei criteri di giudizio attestati nella relazione del professionista. Tale verifica si estende anche ai fatti sopravvenuti nel corso della procedura, atteso che essi incidono sull’effettiva consistenza patrimoniale del debitore e sulla correttezza dell’informazione ai creditori.
La Corte ha quindi giudicato legittimo il decreto impugnato, che aveva rilevato come la relazione del professionista non fosse utilizzabile per riscontrare la maggiore convenienza della proposta, mancando una stima attendibile dell’aumento di valore dell’azienda derivante dal nuovo accreditamento. La statuizione è insindacabile in punto di fatto, essendosi correttamente attenuta al principio secondo cui il giudice deve verificare la veridicità dei dati aziendali attestati nella relazione, sia per garantire un voto consapevole, sia per consentire ai creditori di valutare l’effettiva convenienza della proposta in sede di omologazione forzosa.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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