Tenuità del fatto e sindacato di legittimità sulla valutazione discrezionale (Cass. pen. Sez. VII n. 28188 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, condotta alla stregua dei criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., tenendo conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo, nonché, dopo le modifiche introdotte dal d. lgs. n. 150/2022, della condotta successiva al reato. Tale giudizio rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. Non è peraltro necessaria la disamina analitica di tutti gli elementi di valutazione previsti dalla legge, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte di Appello ha confermato la condanna, respingendo la tesi difensiva sulla riconoscibilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’art. 131-bis cod. pen. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità, chiamata a verificare i limiti del proprio sindacato sulla valutazione di tenuità operata dal giudice di merito.
La Motivazione della Corte
Il motivo è dichiarato inammissibile per due concorrenti ragioni: esso è meramente riproduttivo di una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello, senza che il ricorrente vi contrapponga alcuna valida ragione in fatto o in diritto, ed è comunque manifestamente infondato.
Sul piano sostanziale la Corte ricostruisce il perimetro applicativo dell’art. 131-bis cod. pen. Il giudizio sulla tenuità esige una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità del caso concreto, parametrata ai criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen.: modalità della condotta, grado di colpevolezza desumibile, entità del danno o del pericolo. Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 13681 del 2016, che hanno fissato tale impostazione, integrata — dopo il d. lgs. n. 150/2022 — dalla rilevanza della condotta successiva al reato.
Da questa natura discrezionale del giudizio discende il limite del sindacato di legittimità: la valutazione non è censurabile in Cassazione se non per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La Corte di Appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, escludendo la minima offensività in ragione del numero di dosi detenute e delle circostanze dell’azione, essendo il controllo avvenuto in una zona nota come piazza di spaccio.
Quanto alla mancata considerazione della condotta successiva al reato, la Corte esclude che essa integri un vizio deducibile. Il giudizio sulla tenuità va condotto secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., ma non richiede la disamina di tutti gli elementi previsti: è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come affermato da Sez. VI n. 55107 del 2018 e Sez. III n. 34151 del 2018.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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