Cessazione della materia del contendere per accesso soddisfatto in corso di giudizio (TAR Sardegna n. 185/2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso agli atti di una procedura selettiva, proposta ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 dinanzi al giudice amministrativo, diviene improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere allorché l’amministrazione, nel corso del giudizio, depositi la documentazione richiesta e questa risulti satisfattiva dell’interesse ostensivo del ricorrente. La declaratoria di cessazione della materia del contendere sull’istanza di accesso non implica alcuna pronuncia sul merito della controversia, né sulle spese del relativo segmento processuale, che restano devolute alla decisione conclusiva della fase di merito.
Il Fatto
Una società, esclusa da una procedura per l’attribuzione di una concessione demaniale marittima per finalità di molluschicoltura per carenza dei requisiti di ordine generale, impugnava gli atti della procedura dinanzi al TAR Sardegna. Con il medesimo ricorso, la società proponeva istanza di accesso agli atti della procedura, lamentando che l’amministrazione regionale avesse trasmesso solo parte della documentazione richiesta con l’istanza presentata nel settembre 2025.
Nel corso del giudizio, l’amministrazione depositava in giudizio la documentazione integrativa, e all’udienza camerale il difensore della ricorrente dichiarava che tale deposito era sufficiente a soddisfare il proprio interesse ostensivo, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione del difensore di parte ricorrente in ordine all’avvenuto soddisfacimento dell’interesse ostensivo, ha ritenuto che non restasse che provvedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. La pronuncia consegue al principio per cui l’accesso agli atti, una volta pienamente soddisfatto, priva di oggetto la relativa domanda, rendendo improcedibile il giudizio nella parte in cui è volto a ottenere l’ostensione dei documenti.
La decisione si fonda sulla natura strumentale dell’azione di accesso, la cui funzione è quella di consentire alla parte di conoscere gli atti del procedimento per la tutela delle proprie posizioni giuridiche. Una volta che l’amministrazione abbia messo a disposizione la documentazione richiesta, l’interesse azionato viene meno e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare il merito della domanda ostensiva.
Quanto alle spese processuali relative al segmento di giudizio avente ad oggetto l’istanza di accesso, il Collegio ne ha rinviato la regolamentazione alla decisione che definirà la fase di merito della controversia principale, avente ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti di esclusione e di aggiudicazione. La stessa sorte è riservata a ogni altra decisione, in conformità al principio della soccombenza virtuale e della necessità di una valutazione unitaria all’esito del giudizio.
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Nota della Redazione
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