Decadenza dall’impugnazione della cancellazione dagli elenchi agricoli dal termine di pubblicazione telematica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10302 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 22 del d.l. n. 7/1970, del provvedimento amministrativo di cancellazione dell’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’elenco di variazione sul sito internet dell’INPS. La disposizione di cui all’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98/2011 distingue tra il provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative, che forma oggetto dell’impugnazione, e la notifica del provvedimento, costituita dalla pubblicazione degli elementi di variazione. Non è richiesta la prova dell’effettiva conoscenza del provvedimento, ma soltanto quella della sua conoscibilità a seguito della pubblicazione telematica.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di un lavoratore agricolo, dei provvedimenti di variazione e cancellazione delle giornate lavorative svolte quale bracciante agricolo negli anni dal 2014 al 2016, con conseguente domanda di riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione agricola. Il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ex art. 22 del d.l. n. 7/1970, e la Corte d’Appello di Brescia aveva integralmente confermato tale decisione.
La Corte territoriale aveva ritenuto verificata la causa di decadenza sia nell’ipotesi in cui la decorrenza fosse computata dal momento della definitività del provvedimento di cancellazione a seguito della pubblicazione telematica, sia nell’ipotesi in cui la decorrenza fosse ancorata al momento dell’effettiva conoscenza del provvedimento medesimo. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.l. n. 7/1970, dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98/2011 e dell’art. 8, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 375/1993, censurando l’erronea individuazione del dies a quo della decadenza e sostenendo l’inesistenza di un provvedimento di cancellazione o non iscrizione negli elenchi nominativi. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ricondotto i provvedimenti impugnabili agli elenchi di cui all’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98/2011, anziché ai provvedimenti di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi nominativi.
La Corte di cassazione ha evidenziato come l’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98/2011, nel testo pro tempore vigente, preveda che, in caso di riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale, l’INPS provveda alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con modalità telematiche, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. La disposizione distingue pertanto tra il provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative, che costituisce l’oggetto dell’impugnazione, e la notifica del provvedimento, realizzata attraverso la pubblicazione degli elementi di variazione.
Il Collegio ha inteso dare continuità all’orientamento secondo cui il termine di decadenza per l’impugnazione del provvedimento di cancellazione decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi sul sito internet dell’INPS, richiamando il precedente di Cass. n. 23587/2025. La Corte ha precisato che i principi richiamati non esigono la prova dell’effettiva conoscenza del provvedimento di cancellazione, ma soltanto quella della sua conoscibilità nei termini specificati.
La Corte territoriale non ha pertanto compiuto alcuna erronea interpretazione o falsa sussunzione, avendo correttamente incentrato il proprio esame sulla questione della conoscenza del provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative e attenendosi ai principi di diritto della Cassazione. La censura è stata pertanto ritenuta infondata, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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