Inammissibile il ricorso per cassazione avverso la dichiarazione di fallimento per rivalutazione di elementi indiziari (Cass. civ. Sez. 1 n. 10469 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione che, avverso la sentenza di rigetto del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, deduca l’omesso esame di un fatto decisivo che sia stato, invece, espressamente considerato dal giudice di merito, risolvendosi in una non consentita richiesta di rivalutazione degli elementi indiziari. La valutazione circa la sussistenza della sede principale dell’impresa in luogo diverso da quello della sede legale, in quanto accertamento di fatto, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione immune da vizi logici. Ai fini del requisito di cui all’art. 15, nono comma, l. fall., il credito per IVA non versata è da considerarsi scaduto al momento dell’omissione del versamento, divenendo esigibile all’atto della liquidazione periodica, a prescindere da un previo accertamento o dalla notifica di cartelle di pagamento. La condanna personale del rappresentante della società alle spese processuali, ex art. 94 cod. proc. civ., per aver agito con grave imprudenza proponendo un reclamo manifestamente infondato, integra un accertamento di fatto non censurabile in cassazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Verona, su richiesta del Pubblico Ministero, dichiarava il fallimento di una società con sede legale in Napoli, ritenendo che la sede principale dell’attività fosse in Verona e accertando il requisito di cui all’art. 15, ultimo comma, l. fall. in ragione di consistenti debiti erariali. La Corte d’Appello di Venezia rigettava il reclamo della società e del liquidatore, ritenendo superata la presunzione di coincidenza tra sede legale e sede principale sulla base di molteplici elementi indiziari e condannando personalmente il liquidatore al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione la società e il liquidatore, deducendo tre motivi. Il fallimento e la Procura della Repubblica non si costituivano. Questa Corte, con ordinanza del 2024, disponeva il rinvio a nuovo ruolo per l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito in relazione al primo motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati rispettivamente sulla violazione dell’art. 9 l. fall. e sull’omesso esame di fatti decisivi, sulla violazione dell’art. 15, nono comma, l. fall. per la sussistenza della soglia di indebitamento, e sulla falsa applicazione dell’art. 94 cod. proc. civ..
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che l’acquisizione dei fascicoli disposta con l’ordinanza interlocutoria non aveva fatto emergere elementi utili. La censura di omesso esame è stata dichiarata inammissibile, poiché la circostanza relativa ai procedimenti pendenti era stata espressamente considerata dal giudice del reclamo. L’ulteriore profilo di violazione di legge è stato parimenti ritenuto inammissibile, in quanto si risolveva in una richiesta di rivalutazione degli elementi indiziari, attività non consentita in sede di legittimità, essendo l’accertamento della sede principale un fatto incensurabile se motivato adeguatamente.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha chiarito che la censura non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il credito per IVA non versata, non contestato nel merito, è stato correttamente considerato scaduto al momento dell’omissione del versamento, divenendo esigibile alla liquidazione periodica, senza necessità di un previo accertamento o della notifica di cartelle esattoriali. Anche la dedotta violazione in ordine alla soglia di indebitamento è stata ritenuta inammissibile, mancando una contestazione sulla consistenza del debito tributario.
Da ultimo, il terzo motivo è stato giudicato inammissibile: la condanna personale del rappresentante legale per aver proposto un reclamo manifestamente infondato, integrante la fattispecie dell’art. 94 cod. proc. civ., è un accertamento di fatto del giudice di merito, sorretto da motivazione adeguata e, pertanto, non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato, quindi, dichiarato inammissibile, con il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti in solido e senza pronuncia sulle spese, in assenza di costituzione degli intimati.
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Nota della Redazione
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