La produzione in appello del p.v.c. spetta all’Amministrazione finanziaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 16009 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il contribuente eccepisca il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento per mancata allegazione del processo verbale di constatazione in esso richiamato, l’eventuale onere di produrre il p.v.c. in giudizio non può che gravare sull’Amministrazione finanziaria, non avendo il contribuente alcun interesse a sanare l’eccezione da lui stesso proposta. Tale produzione è ammissibile anche in appello, ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nella versione ratione temporis vigente. La necessità di tale produzione non sussiste, invece, qualora il p.v.c. sia stato già notificato al contribuente ovvero il suo contenuto sia stato riportato negli elementi essenziali nella motivazione dell’atto impositivo.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva determinato, per l’anno 2011, una maggiore imposta a titolo di Ires. L’atto impositivo, fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, non allegato, era stato ritenuto nullo dal giudice di primo grado per carenza di motivazione.
L’appello proposto dall’Ufficio veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale riteneva che il vizio potesse essere sanato solo dalla produzione del p.v.c. ad opera del contribuente. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, la società è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo di ricorso con cui l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 115 c.p.c. e 42 d.P.R. n. 600/1973. La CTR, richiamando una imprecisata pronuncia di legittimità, aveva ritenuto che il mancato deposito del p.v.c. fosse sanato solo se l’atto fosse prodotto in giudizio dal contribuente, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
La Suprema Corte censura tale impostazione, definendola illogica: non ha senso sostenere che il contribuente sarebbe l’unico a poter sanare, depositando in giudizio il p.v.c., il vizio dell’avviso di accertamento da lui stesso eccepito. Poiché l’eccezione è sollevata dal contribuente, l’eventuale onere di produrre il documento non può che gravare sull’Amministrazione finanziaria, non avendo il contribuente alcun interesse a sanare l’eccezione da lui stesso proposta.
La Corte precisa, richiamando Cass. n. 29002 del 2017 e Cass. n. 407 del 2015, che la necessità di tale produzione non sussiste qualora il p.v.c. sia stato già notificato al contribuente ovvero, secondo Cass. n. 34906 del 2024 e Cass. n. 9323 del 2017, quando il suo contenuto sia stato riportato negli elementi essenziali nella motivazione dell’atto impositivo.
Quanto alla tempestività, la Corte ricorda che, secondo la propria giurisprudenza, il p.v.c. può essere prodotto in giudizio anche in appello ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, come avvenuto nel caso di specie.
Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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