Esigenze cautelari e risalenza del tempo: la valutazione del periculum (Cass. pen. Sez. II n. 22819 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione delle esigenze cautelari non può fondarsi sulla sola vicinanza temporale dei fatti contestati, né la risalenza del tempo ne determina automaticamente il venir meno. Il giudizio prognostico sulla attualità e concretezza del periculum libertatis deve apprezzare congiuntamente la vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato e la presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto dell’effettività del pericolo di reiterazione. Il giudice del riesame che valorizzi le modalità insidiose della condotta, le capacità di pianificazione e di adattamento e le precedenti contestazioni anche per reati omogenei motiva correttamente la persistenza del pericolo. In tal caso il ricorso che si limiti a contestare l’assenza di analisi prognostica è aspecifico.
Il Fatto
Il giudice delle indagini preliminari applicava all’indagato la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di truffa aggravata. Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame, confermava il provvedimento con ordinanza del 15.04.2026.
Avverso tale ordinanza l’indagato, per il tramite del difensore, proponeva ricorso per cassazione censurando la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Sosteneva che il Tribunale avesse omesso di indicare l’attualità e la concretezza delle esigenze e che avesse erroneamente valorizzato fatti risalenti al 2021.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo è aspecifico, perché elude un confronto critico ed effettivo con la motivazione impugnata, che al contrario ha logicamente escluso l’idoneità di misure meno afflittive sulla base di una ponderata valutazione dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
Il Tribunale è pervenuto a tale conclusione dopo aver valutato le concrete caratteristiche della commissione del reato di truffa aggravata e le precedenti contestazioni a carico dell’indagato, anche per reati di natura omogenea. Il giudizio prognostico negativo si è basato non solo sulle modalità particolarmente insidiose della truffa, i cui indizi non sono stati contestati, ma anche sulle spiccate capacità di pianificazione, di mobilità sul territorio e di adattamento esecutivo, ritenute indicative di una pericolosità concretamente argomentata e non di occasionalità della condotta.
Quanto al decorso del tempo, la Corte ha ritenuto compiutamente disattesa la doglianza. La motivazione ha illustrato come l’indagato, in un’epoca comunque non lontanissima dalla commissione del delitto oggetto del procedimento cautelare, sia risultato inserito in un contesto di illegalità e sia stato già raggiunto da provvedimenti coercitivi della libertà personale, senza che ciò lo abbia dissuaso dalla commissione di ulteriori delitti.
Con corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, il Collegio del riesame ha apprezzato la continuità del periculum libertatis non solo sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale, ma anche della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto dell’effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. Sono richiamate, in tal senso, Sez. 6 n. 3043 del 2015 e Sez. 2 n. 6593 del 2022.
Né l’ordinanza è censurabile per aver trascurato le condizioni personali dell’indagato: il Tribunale ha chiarito che proprio la fragilità, ancora attuale, della condizione esistenziale ha sconsigliato l’adozione di misure meramente prescrittive, non idonee a garantire un presidio adeguato. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per l’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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