Prescrizione maturata prima dell’appello: annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. VII n. 25865 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, continua ad applicarsi, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Rilevato il decorso del termine, il giudice di legittimità annulla senza rinvio la sentenza impugnata, salvo che non emerga la necessità di una pronuncia ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in primo grado, del reato di cui all’art. 186 cod. strada, commesso in data 20 novembre 2019. La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 2 ottobre 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Isernia il 22 ottobre 2024.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato rilievo dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine di cinque anni in epoca anteriore alla sentenza di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio delle Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, secondo cui è ammissibile il ricorso con cui si deduce, anche con un unico motivo, l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito. La doglianza integra infatti un motivo consentito ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il Collegio richiama poi il principio espresso dalle Sezioni Unite del 12 dicembre 2024, Polichetti: la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017, continua ad applicarsi, dopo l’intervento dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134/2021, ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
Nel caso concreto il termine prescrizionale, pari a cinque anni, è decorso alla data del 20 novembre 2024, dunque in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di appello. L’art. 1, comma 11, legge 23 giugno 2017, n. 103 fa decorrere la sospensione dal termine previsto dall’art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
La Corte rileva che il termine di cinque anni è scaduto in pendenza del termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado, emessa il 22 ottobre 2024 con motivazioni depositate in novanta giorni. In assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va quindi rilevato il decorso della prescrizione, con conseguente estinzione del reato e annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
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Nota della Redazione
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