Frequentazioni ambigue del coimputato assolto integrano la colpa grave ostativa all’equa riparazione (Cass. pen. Sez. IV n. 27597 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condizione ostativa prevista dall’art. 314 cod. proc. pen. può essere integrata dalle frequentazioni ambigue con soggetti coinvolti in traffici illeciti. Il giudice della riparazione deve operare con un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo di merito, valutando ex ante se la condotta del richiedente abbia ingenerato, ancorché per errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza di un illecito penale. Ai fini dell’indennizzo non rileva se i fatti integrino reato, ma se si siano posti come fattore concausale della detenzione. Le frequentazioni con persone legate da rapporto di parentela possono costituire colpa grave, purché vi sia la consapevolezza del loro coinvolgimento illecito, il collegamento eziologico con la detenzione e l’assenza di necessità assoluta.
Il Fatto
Il ricorrente aveva subito custodia cautelare in carcere in relazione a un procedimento per i reati di cui agli artt. 416, 110, 81, comma 2, 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen., per un periodo compreso tra il giugno e l’agosto 2011. All’esito del giudizio di primo grado era stato assolto dal reato associativo perché il fatto non sussiste e dai furti perché non aveva commesso il fatto.
A seguito dell’assoluzione, il ricorrente aveva avanzato domanda di riparazione per ingiusta detenzione. La Corte di appello di Bari, con ordinanza depositata il 23 marzo 2026, aveva rigettato la richiesta, ravvisando un comportamento gravemente colposo nelle frequentazioni con il fratello coimputato, condannato per alcuni furti. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e censura sulla condanna alle spese processuali in favore del Ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato. Il Collegio ha ricostruito i principi consolidati in materia, ribadendo che il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili con valutazione ex ante, per stabilire non se la condotta integri reato, ma se sia stata il presupposto della falsa apparenza di illiceità.
La Corte ha richiamato i precedenti Sez. U n. 34559 del 2002 e Sez. IV n. 30826 del 2024, sottolineando l’esigenza di distinguere nettamente l’accertamento del giudice penale da quello del giudice della riparazione, che ha piena libertà di rivalutare il materiale probatorio, salvo i fatti esclusi o ritenuti non provati.
Quanto alle frequentazioni ambigue, la Corte ha enucleato le condizioni necessarie: che siano effettivamente avvenute; che sussista la consapevolezza del coinvolgimento illecito dei soggetti frequentati; che vi sia un collegamento eziologico con la detenzione; e che manchino rapporti di parentela idonei a giustificarle. Su quest’ultimo punto ha precisato, richiamando Sez. IV n. 29550 del 2019, che le frequentazioni con persone legate da rapporto di parentela possono fondare la colpa grave quando accompagnate da consapevolezza e non assolutamente necessitate.
Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva descritto il compendio indiziario non smentito dall’assoluzione: il ricorrente prelevava il fratello al rientro con veicoli rubati, percepiva denaro, intratteneva conversazioni dal contenuto criptico e manifestava preoccupazione per la presenza dei Carabinieri. Tali circostanze erano state confermate dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia. La motivazione è stata ritenuta adeguata e il percorso autonomo da quello dei giudici di merito, con conseguente infondatezza delle doglianze difensive.
Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La pubblica amministrazione, quando si costituisce opponendosi, non può essere considerata soccombente e la regolamentazione delle spese segue l’art. 92 cod. proc. civ., nel testo novellato dal decreto-legge n. 132/2014, convertito dalla legge n. 162/2014, con la declaratoria di parziale incostituzionalità della Corte cost. n. 77 del 2018. Nel caso, non ricorrendo alcuna ipotesi di compensazione, la Corte di appello ha correttamente ravvisato la soccombenza totale. Il quantum liquidato è stato ritenuto rientrante nei parametri del d.m. n. 147/2022 per la fase introduttiva, non sindacabile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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