Revoca dell’indulto per reato commesso nel quinquennio: rigetto del ricorso (Cass. pen. Sez. I n. 28794 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di diritto del beneficio dell’indulto, prevista dall’art. 1, comma 3, legge n. 241/2006, consegue alla commissione, entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge, di un delitto non colposo per il quale il beneficiario riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni. Ai fini della verifica del presupposto ostativo, il giudice dell’esecuzione deve guardare alla pena inflitta per il singolo reato e non a quella complessiva eventualmente risultante da cumulo o continuazione. La motivazione del provvedimento di revoca, benché sintetica, è idonea quando indica gli elementi necessari alla valutazione e le relative contestazioni difensive restino generiche, senza deduzione di errori o prospettazione di dati difformi.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Gela, su istanza del pubblico ministero, ha revocato con ordinanza del 26 gennaio 2026 l’indulto in precedenza concesso al ricorrente. Il beneficio era stato accordato con ordinanza del 28 novembre 2014 dalla Corte di appello di Milano, in relazione a una condanna per violazioni in materia di stupefacenti. La revoca si fondava sulla commissione, in data 5.1.2010, di un delitto — l’estorsione di cui all’art. 629 cod. pen. — per il quale il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Gela con sentenza dell’11 luglio 2018, divenuta irrevocabile il 7.2.2023, alla pena di cinque anni di reclusione.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, lamentando l’assenza di una ricostruzione puntuale del presupposto temporale, l’individuazione della pena senza distinzione tra pena base e aumenti per la continuazione, e il richiamo al solo punto 37 del casellario giudiziale senza analisi della sentenza di condanna.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato la disciplina dell’art. 1, comma 3, legge n. 241/2006, che prevede la revoca di diritto del beneficio qualora chi ne ha beneficiato commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
Nel caso concreto, il reato è stato commesso il 5.1.2010, quindi entro il quinquennio decorrente dall’entrata in vigore della legge, fissata al 1.8.2006. Il ricorrente ha riportato la pena di cinque anni di reclusione ed euro 1000,00 di multa per il delitto di estorsione, di natura dolosa. Su queste basi la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la revoca del beneficio.
Quanto ai motivi difensivi, la Corte ha rilevato che la difesa non contesta l’esistenza dei presupposti, ma si limita ad argomentare in modo generico la necessità di individuare la data di commissione del reato — accertamento compiuto dal giudicante e non contestato nella sua correttezza — e la circostanza che la pena inflitta sia stata determinata al netto di eventuali aumenti per la continuazione, calcolo che lo stesso giudicante afferma di compiere e che non risulta specificamente contestato, non essendo dedotti errori né forniti dati difformi.
La Corte ha infine osservato che la motivazione, benché sintetica, fornisce tutti gli elementi necessari alla valutazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato infondato e rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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