Bancarotta documentale: gli indici di fraudolenza colorano il dolo specifico (Cass. pen. Sez. I n. 29066 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il dolo specifico richiesto dall’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. n. 267 del 1942 può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze di fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l’elemento soggettivo. Il comportamento omissivo può essere ricostruito sulla attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione all’occultamento delle vicende gestionali. La condotta di parziale omessa tenuta delle scritture contabili è integrata tanto dalla mancata consegna di quelle istituite quanto dalla mancata istituzione di altre. Gli elementi sintomatici del dolo possono essere individuati anche nelle condotte distrattive realizzate in concomitanza temporale con l’omissione contabile.
Il Fatto
Con sentenza del 27 settembre 2023 il Tribunale di Messina condannava la ricorrente, quale amministratrice della società, alla pena di anni tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 216 e 219 r.d. n. 267 del 1942. Le si contestavano atti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e condotte di bancarotta fraudolenta documentale, per avere sottratto, distrutto o falsificato libri e scritture contabili relativi a più annualità.
La Corte di appello di Messina, con sentenza dell’8 luglio 2024, assolveva l’imputata da una delle ipotesi di distrazione e confermava nel resto, rideterminando la pena in anni due e mesi sei. Su ricorso della difesa, la Quinta Sezione di questa Corte annullava con rinvio limitatamente al reato di bancarotta documentale, ravvisando una carenza di motivazione sull’elemento soggettivo. La Corte territoriale, con sentenza del 13 novembre 2025, confermava la condanna. Proponeva allora ricorso per cassazione la difesa, deducendo vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Quinta Sezione, con la sentenza rescindente, aveva qualificato la condotta ai sensi dell’art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, legge fall., ravvisando una carenza di motivazione sull’elemento soggettivo, e aveva fornito il principio di diritto cui ispirare la decisione successiva. Lo scopo di recare danno ai creditori può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze che ne caratterizzano la valenza fraudolenta.
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio. La Corte territoriale ha individuato una serie di elementi dai quali desumere la caratterizzazione fraudolenta della condotta: le diverse versioni fornite nel tempo sulle disponibilità e reperibilità delle scritture contabili, le altre condotte distrattive, l’individuazione di una sede fittizia, tutti episodi posti in essere in costanza di procedura concorsuale. La complessiva strategia di dissimulazione illumina il dolo specifico.
Quanto al termine “ulteriori” utilizzato dalla sentenza rescindente, la Corte ne respinge la lettura proposta dal ricorrente: esso va riferito agli elementi ulteriori rispetto alla omessa tenuta delle scritture contabili, non rispetto a tutte le condotte di bancarotta contestate e accertate. Logica e non contraddittoria è quindi la motivazione che ha individuato gli elementi sintomatici del dolo anche nelle condotte distrattive, con riferimento alla data della loro realizzazione, in concomitanza con l’omissione contabile.
Infondata è anche la dedotta contraddittorietà tra omessa tenuta e omessa consegna dei libri. La Corte territoriale ha precisato che la condotta configurata è quella di parziale omessa tenuta delle scritture: la parzialità consente di ritenere integrata la fattispecie, composta dalla mancata consegna di quelli istituiti e dalla mancata istituzione di altri. Gli elementi fattuali dai quali è desunta la caratterizzazione dolosa risultano accertati con la sentenza dell’8 luglio 2024, definitiva sul punto. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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