Sequestro per confisca per equivalente richiede motivazione sul periculum in mora (Cass. pen. Sez. II n. 49 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente deve contenere la motivazione sulla sussistenza del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio. La natura obbligatoria della confisca non rende obbligatorio anche il sequestro ad essa funzionale, poiché l’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. attribuisce al giudice una facoltà e non un obbligo. Va escluso ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera obbligatorietà della confisca o alla gravità dei fatti. Il nesso di pertinenzialità fra i beni e il reato non è invece necessario ai fini della confisca per equivalente.
Il Fatto
Il G.i.p. del Tribunale di Palmi, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, aveva disposto il sequestro preventivo del complesso aziendale di tre società, una delle quali amministrata dalla ricorrente, e — ai sensi degli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., 640-quater e 648-quater cod. pen. — delle somme appostate nel sistema bancario, dei beni mobili registrati e degli immobili riconducibili agli indagati, per un valore equivalente al profitto del reato. Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame, aveva confermato il decreto e, per quanto riguarda la ricorrente, aveva dichiarato inammissibile la richiesta proposta quale legale rappresentante della società e rigettato quella proposta in proprio.
Avverso l’ordinanza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’assenza di motivazione sul periculum in mora e sul vincolo di pertinenzialità dei beni personali, con particolare riferimento all’abitazione e al deposito ricevuti in donazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti dell’esame del solo presupposto del periculum in mora relativo ai beni sequestrati alla ricorrente in proprio. Il Collegio ha rilevato che la motivazione del Tribunale ha obliterato la netta distinzione, posta dai primi due commi dell’art. 321 cod. proc. pen., fra il sequestro impeditivo e il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, accomunando per di più beni societari e beni personali.
Il ricorso, osserva la Corte, ha concentrato l’attenzione sul nesso di pertinenzialità tra i beni personali e i reati; ma tale presupposto non è richiesto per la confisca per equivalente, la quale mira a privare l’agente di ogni beneficio economico derivante dal fatto illecito, con una componente sanzionatoria, secondo l’orientamento più volte ribadito dalle Sezioni Unite.
L’impugnazione è invece accolta sul diverso profilo dell’esigenza anticipatoria. La Corte richiama il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 36959 del 24.06.2021 (Ellade), secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato.
Il parametro della esigenza anticipatoria funge, dunque, da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento. Da ciò consegue che la natura obbligatoria della confisca non rende obbligatorio anche il sequestro: l’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che il giudice «può» e non «deve» adottare la misura. Va pertanto escluso ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla sola obbligatorietà della confisca, valendo il medesimo onere motivazionale sia per la confisca obbligatoria sia per quella facoltativa.
Nel caso di specie il Tribunale ha ipotizzato il pericolo di dispersione dei beni personali richiamando la capacità degli indagati di utilizzare artifici e raggiri, con una motivazione riferita al sequestro impeditivo e quindi estranea all’esigenza cautelare richiesta. L’ordinanza è stata pertanto annullata limitatamente al profilo della sussistenza dell’esigenza cautelare, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria perché si attenga al principio affermato dalla sentenza Ellade.
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Nota della Redazione
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