Inammissibile appello per motivi non specifici senza esame nel merito (Cass. pen. Sez. II n. 295 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che dichiara l’impugnazione inammissibile per mancanza di specificità dei motivi deve arrestarsi alla verifica dei requisiti formali dell’atto e non può sindacare la fondatezza, neppure quella manifesta, delle doglianze. Il difetto di specificità ricorre quando l’appellante non enuncia in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento del provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e ai punti della decisione. La valutazione dell’infondatezza dei motivi impone il rigetto nel merito, non la declaratoria di inammissibilità. Il nuovo art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150/2022, codifica il principio già affermato dalla Sezioni Unite n. 8825 del 2016 (Galtelli).
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado, con giudizio abbreviato, per tentata rapina aggravata. Il suo appello veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza del 25.07.2024, per ritenuto difetto di specificità dei due motivi proposti.
Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581 cod. proc. pen. Sostiene che la Corte d’appello, anziché compiere un filtro sulla specificità e genericità dei motivi, sarebbe entrata nel merito delle argomentazioni difensive, travalicando il concetto di inammissibilità e violando il diritto di difesa, avendo deciso de plano e senza contraddittorio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla riforma processuale. L’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha inserito nell’art. 581 cod. proc. pen. il nuovo comma 1-bis, che sanziona con l’inammissibilità l’appello privo di specificità dei motivi. Il legislatore ha così recepito il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2016 (Galtelli), secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità quando non risultano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata. La finalità, desumibile dalla Relazione illustrativa, è innalzare il livello qualitativo dell’atto di impugnazione e rafforzare i poteri di delibazione del giudice.
Su questa base il Collegio riconosce che il principio invocato dal ricorrente è, in diritto, corretto. Il vaglio di ammissibilità deve arrestarsi alla verifica dei requisiti formali dell’impugnazione e non può tradursi in una valutazione di non fondatezza o di manifesta infondatezza dei motivi, perché in tal caso l’esito sarebbe il rigetto nel merito e non la declaratoria di inammissibilità. Il Collegio richiama sul punto Sez. I n. 40681 del 2023 e Sez. IV n. 36533 del 2021, precisando che il nuovo comma 1-bis non attribuisce al giudice dell’appello alcun potere di valutare l’infondatezza dei motivi. La manifesta infondatezza resta causa speciale di inammissibilità del solo ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte passa poi al caso concreto e ritiene che la Corte d’appello non abbia operato un sindacato anticipato sulla fondatezza dei motivi, limitandosi a riscontrarne l’effettiva inammissibilità. Quanto al primo motivo, l’appellante non si era limitato a proporre un diverso inquadramento giuridico del fatto, ma aveva contestato il giudizio di attendibilità della persona offesa senza indicare alcun elemento da cui desumere l’opposta conclusione e senza contestare l’affermazione del primo giudice circa l’assenza di telecamere nel luogo del fatto. Il motivo era perciò inidoneo anche solo a orientare la Corte verso una riforma.
Quanto al secondo motivo, l’appellante aveva indicato elementi favorevoli alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma non si era confrontato con le ragioni del diniego poste dal giudice di primo grado — la gravità del fatto e i precedenti penali — omettendo di spiegare perché gli elementi invocati dovessero ritenersi prevalenti. La Corte d’appello ha quindi correttamente ritenuto inammissibile anche tale motivo. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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