Ricorso inammissibile per nullità notifica e diniego della particolare tenuità (Cass. pen. Sez. II n. 758 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del decreto di citazione in appello eseguita presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è legittima quando il domicilio dichiarato dall’imputato si rivela insufficiente o inidoneo, poiché in tal caso la notificazione al difensore assicura la formazione del contraddittorio e non integra l’omessa citazione. La scansione temporale delle notifiche non incide sulla validità del procedimento notificatorio. Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., è adeguatamente motivato quando valorizza la quantità di merce contraffatta detenuta, sintomatica di una condotta offensiva non di particolare tenuità. La richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, proposta per la prima volta in sede di legittimità, è inammissibile per violazione della catena devolutiva.
Il Fatto
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 21.06.2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno il 05.12.2023 nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., per ricettazione di merce contraffatta. La pena, di un mese di reclusione ed euro 100 di multa, era stata sospesa condizionalmente.
L’imputato propone ricorso per cassazione con tre motivi. Con i primi due eccepisce la nullità della notificazione del decreto introduttivo del giudizio di appello, eseguita presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. senza previo tentativo presso il domicilio eletto. Con il terzo censura il vizio di motivazione in ordine alla contraffazione, alla qualificazione del reato, al rigetto della conversione della pena e al mancato riconoscimento dell’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto all’eccezione di nullità, il giudice di legittimità richiama i propri poteri istruttori, giustificati dalla natura processuale della questione, e rileva dall’esame degli atti che la notifica presso il difensore è stata ritenuta regolare per l’accertata insufficienza o inidoneità della dichiarazione di domicilio dell’imputato.
La Corte precisa che non rileva la sequenza temporale delle notifiche. Il tentativo di notifica del decreto di citazione in appello è stato effettuato presso il domicilio eletto con esito negativo; ciò giustifica la notifica al difensore eseguita qualche giorno prima. Si tratta di una irregolarità che non integra l’omessa citazione dell’imputato e non incide sulla formazione del contraddittorio, attesa la verifica dell’impossibilità della notifica al domicilio dichiarato e il necessario adempimento presso il difensore di fiducia, presente in udienza e nulla eccependo sul punto.
Gli ulteriori motivi non sono consentiti e comunque privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Con doppia pronuncia conforme i giudici di merito hanno accertato la provenienza illecita dei prodotti detenuti dal ricorrente, senza giustificazione se non quella della destinazione alla vendita.
La richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria è estranea ai motivi di appello e proposta per la prima volta in sede di legittimità: ne consegue la preclusione dell’esame per il mancato rispetto della catena devolutiva.
Il diniego dell’art. 131-bis cod. pen. è adeguatamente motivato con riferimento alla quantità di merce contraffatta che, sebbene di valore esiguo per la scarsa qualità dei materiali, è stata ritenuta sintomatica di una condotta implicante, per le sue modalità, un’offesa di non particolare tenuità.
L’inammissibilità determina, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.