Continuazione e recidiva reiterata: aumento minimo sul totale degli aumenti (Cass. pen. Sez. I n. 1056 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave, commessi da soggetto cui sia stata applicata la recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., il limite minimo di aumento non inferiore a un terzo della pena stabilita per la violazione più grave, previsto dall’art. 81, quarto comma, cod. pen., va riferito all’aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento successivo al primo. Il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, non può quantificare gli aumenti per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna, in ossequio al divieto di reformatio in peius.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Mantova, con ordinanza dell’8 marzo 2024, ha parzialmente accolto l’istanza di riconoscimento della continuazione presentata nell’interesse di un condannato, unificando quattro sentenze e escludendo la quinta, relativa a reati di cui all’art. 612-bis cod. pen. Nella quantificazione della pena finale, pari a due anni, undici mesi di reclusione e 1.883 euro di multa, il giudice ha tenuto conto della recidiva reiterata riconosciuta in alcune sentenze, applicando l’art. 81, quarto comma, cod. pen. e operando aumenti non inferiori a un terzo per ciascun reato satellite.
Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: la violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81, comma quarto, cod. pen., per non aver il Tribunale verificato il rispetto del minimo del terzo sull’aumento complessivo, e la violazione del divieto di reformatio in peius in relazione agli aumenti per i reati giudicati con una delle sentenze unificate, già rideterminati in appello in misura inferiore.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che il giudice dell’esecuzione non ha applicato correttamente l’art. 81, quarto comma, cod. pen. La norma stabilisce che l’aumento di pena non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Il Tribunale, invece, ha determinato la pena per ciascun reato satellite in misura non inferiore a un terzo, senza considerare che il limite minimo opera sull’aumento complessivo.
La Corte richiama il principio di diritto già affermato in precedenti conformi — Sez. 2, n. 18092 del 12.04.2016, Sez. 1, n. 5478 del 13.01.2010 e Sez. F, n. 37482 del 4.09.2008 — secondo cui il giudice non deve procedere, per ciascun reato satellite, a un aumento di almeno un terzo, ma deve verificare che il complesso degli aumenti, a prescindere dal loro numero, non sia inferiore a un terzo della pena irrogata per il reato più grave. L’aumento massimo resta individuabile, ai sensi dell’art. 81, primo comma, cod. pen., nel triplo della pena inflitta per il reato ritenuto più grave.
La violazione di tale regola ha determinato, di riflesso, la lesione del divieto di reformatio in peius prospettata nel secondo motivo. In luogo della pena fissata in cognizione, il giudice dell’esecuzione ha determinato aumenti superiori, previa scissione del vincolo e determinazione autonoma della pena per ciascun delitto, con un’inammissibile reformatio in peius. Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 6296 del 24.11.2016, dep. 2017, Nocerino.
Da quanto esposto consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, relativamente alla misura dell’aumento di pena a titolo di continuazione, con rinvio al giudice dell’esecuzione in diversa persona fisica, in conformità a Corte cost. n. 183 del 2013, perché proceda a nuovo giudizio applicando i principi di diritto richiamati.
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Nota della Redazione
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