Prescrizione non rilevabile d’ufficio se il ricorso è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 2267 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. La preclusione si estende al motivo nuovo concernente l’eccezione di prescrizione, poiché l’inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si comunica ai motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Il principio opera a maggior ragione per l’eccezione contenuta in atti successivi, per i quali rileva anche il termine di quindici giorni prima dell’udienza fissato dalla medesima disposizione.
Il Fatto
La vicenda riguarda un imputato condannato in primo grado per reati tributari e la cui condanna è stata confermata, in secondo grado, dalla Corte d’appello di Napoli; per alcune fattispecie era già stata dichiarata la prescrizione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando più censure relative alla motivazione della sentenza impugnata.
Con memoria depositata pochi giorni prima dell’udienza, la difesa ha eccepito la prescrizione dei reati di cui ad alcuni capi dell’imputazione. La questione arriva così davanti alla Cassazione, che deve stabilire se tale eccezione tardiva sia esaminabile in presenza di un ricorso inammissibile.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si deducono asseriti difetti di motivazione. La doglianza è articolata in più censure: incompletezza della motivazione quale risposta ai motivi di ricorso, acritica adesione della sentenza d’appello a quella di primo grado, mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, oltre alla configurazione dei reati contestati fondata su presunzioni tributarie.
Secondo la Corte, la difesa trascura di confrontarsi criticamente con il testo della sentenza e non argomenta le proprie censure. In ogni caso il giudice di appello ha esaminato le risultanze processuali e il percorso logico del primo giudice, esponendo una autonoma valutazione delle questioni rilevanti e affermando che gli elementi indiziari sono stati apprezzati secondo i canoni di cui all’art. 192 cod. proc. pen.
Quanto al secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte osserva che esso attiene al trattamento punitivo, comunque sorretto da motivazione coerente ed esaustiva, riferita alla pluralità delle violazioni finanziarie e alla negativa personalità del soggetto.
La parte più rilevante concerne l’eccezione di prescrizione formulata con memoria tardiva. La Corte la dichiara manifestamente infondata, perché la difesa non ha considerato 64 giorni di sospensione della prescrizione per emergenza COVID. In ogni caso, l’eccezione avrebbe dovuto essere proposta con il ricorso e non può essere presa in considerazione a fronte di un’impugnazione inammissibile.
Richiamando le Sezioni Unite n. 12602 del 2015, la Corte ribadisce che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilevamento d’ufficio della prescrizione maturata prima della sentenza di appello e non dedotta in quella sede né con i motivi di ricorso. Il principio si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., richiamandosi sul punto Sez. III n. 23929 del 2021. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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