Inammissibile il motivo sull’art. 131-bis cod. pen. proposto per la prima volta (Cass. pen. Sez. VII n. 2275 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché nuova, la censura con cui si deduce per la prima volta con il ricorso per cassazione l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., ove il tema non sia stato devoluto con i motivi di appello, a ciò ostando il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se la predetta disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata. È del pari inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di appello e che miri a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una ditta individuale, è stata condannata in primo e in secondo grado alla pena di un anno di reclusione, oltre pene accessorie, per il reato di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000. Le si contesta di avere indicato, nella dichiarazione relativa all’anno 2013, elementi passivi fittizi per oltre ottantottomila euro, avvalendosi di fatture relative a operazioni inesistenti, con conseguente evasione di imposta.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo il difetto di motivazione in ordine alla penale responsabilità e, con un secondo motivo, la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte rileva che esso è meramente riproduttivo di doglianze già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte d’appello con corretti argomenti giuridici. La censura, inoltre, è diretta a sollecitare una rivalutazione del quadro probatorio, preclusa in sede di legittimità, prospettando un’alternativa rilettura delle risultanze già adeguatamente valutate dai giudici di merito.
Il provvedimento di secondo grado, la cui motivazione si salda con quella di primo grado trattandosi di doppia conforme, è giudicato pienamente sufficiente e logicamente coerente. Esso fonda l’addebito di responsabilità sul dato che le fatture impiegate avessero la stessa veste grafica e sulla circostanza, accertata dai verificatori e non contestata dalla difesa, che le società emittenti fossero prive di sedi, di strutture operative e di personale. Le conclusioni poggiano dunque su una compiuta analisi critica degli elementi di prova, dai quali è emersa la non esistenza delle società emittenti le fatture utilizzate.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa parimenti inammissibile perché nuovo. Il tema dell’applicabilità della previsione dell’art. 131-bis cod. pen. risulta proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione e non con i motivi di appello. A ciò osta il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., poiché la predetta disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata. Sul punto la Corte richiama Sez. 3 n. 23174 del 21/03/2018, Sez. 2 n. 21465 del 20/03/2019 e Sez. 5 n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2000 ed esclude che sussistano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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