Continuazione in executio: serve prova della programmazione originaria (Cass. pen. Sez. VII n. 2321 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra reati, anche in sede esecutiva, non diversamente che nel processo di cognizione, esige una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Occorre inoltre che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. Il provvedimento che rigetta l’istanza con motivazione adeguata e non contraddittoria non è censurabile.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato tra i delitti per i quali era stato riconosciuto colpevole con le sentenze indicate nella richiesta. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 04.07.2024, ha rigettato l’istanza.
Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi del mancato riconoscimento della continuazione. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità, chiamata a verificare la correttezza della motivazione del giudice dell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è manifestamente infondato. Il giudice dell’esecuzione ha applicato in modo puntuale i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di continuazione, rigettando l’istanza dopo aver rilevato l’assenza di elementi idonei a dimostrare l’unicità del medesimo disegno criminoso.
Il decidente ha evidenziato, con motivazione adeguata e non contraddittoria, la distanza di quasi un anno intercorsa tra la commissione dei due reati — pur trattandosi di violazioni della medesima disposizione di legge — e la carenza di conferme rispetto a una iniziale programmazione degli stessi.
La Corte ribadisce che il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica di concreti indicatori: l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. È inoltre necessario che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.
Non è sufficiente valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. La Corte richiama sul punto il precedente delle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, che ha fissato tale principio.
Le censure del ricorrente sono pertanto manifestamente infondate perché tese a sollecitare una lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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