Motivazione per relationem e recidiva incompatibile con il ravvedimento presunto (Cass. pen. Sez. V n. 2356 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di appello, la sentenza motivata per relationem alla decisione di primo grado è legittima quando il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni difensive provviste di sufficiente specificità. È per converso inammissibile il ricorso per cassazione che deduca l’illegittimità della sentenza d’appello solo perché motivata per relationem, senza indicare i punti dell’atto di appello non valutati. Quanto alla recidiva, il suo riconoscimento presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo dei precedenti, avuto riguardo ai parametri dell’art. 133 cod. pen., sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo. Il giudice di merito deve chiarire la compatibilità tra la ritenuta maggiore inclinazione al delitto e la previsione di futura astensione da ulteriori reati, su cui si fonda la sospensione condizionale della pena.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano aveva confermato la condanna di tre imputati per plurimi episodi di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, riferiti a due società fallite. Le posizioni erano differenziate: un imputato quale amministratore di fatto, gli altri due per il ruolo formale rivestito negli organi sociali.
Due degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge in ordine ai molteplici capi di imputazione, oltre alla contestazione della recidiva applicata a una di essi. Il ricorso si fondava essenzialmente sulla rilettura del materiale probatorio e sulla asserita mancanza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie documentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ricondotto le doglianze relative agli episodi distrattivi a una non consentita richiesta di rivalutazione del materiale probatorio. Le censure, osserva la sentenza, prospettano una diversa valutazione delle prove raccolte, estranea ai vizi deducibili ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., non emergendo quella illogicità manifesta richiesta dalla norma. Le due conformi pronunce di merito si saldano in un unicum motivazionale da valutare nel suo complesso, secondo la linea indicata dalle Sezioni Unite n. 6402 del 1997 e dalle Sezioni Unite n. 16 del 1996.
La Corte rileva che alle contestazioni i ricorrenti non si confrontano, limitandosi a prospettare mere congetture, prive di base logica o probatoria, e a sostenere che le operazioni sarebbero state compiute a favore delle società fallite. Il quadro di merito, invece, aveva accertato che le somme destinate alle ristrutturazioni riguardavano locali di proprietà personale di uno degli imputati, non le società fallite, e che difettavano presupposti per qualificare il rapporto come gruppo societario, mancando qualsiasi forma di regolamentazione o contratto di cashpooling.
Sul dolo specifico nei delitti di bancarotta fraudolenta documentale, la Corte ribadisce che, ex artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, salvo che siano rilevabili d’ufficio o non fosse possibile dedurle in quel grado. Nel caso concreto tali questioni non risultano proposte al giudice d’appello, con conseguente inammissibilità.
Quanto alla motivazione per relationem, la Corte conferma che essa è legittima se il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni difensive specifiche, secondo Sez. II n. 18404 del 2024. È invece inammissibile il ricorso che ne deduca l’illegittimità senza indicare i punti dell’atto di appello non valutati, come chiarito da Sez. III n. 37352 del 2019. Nel caso, le difese non si confrontano con la dovizia degli argomenti a carico.
Fondata è invece la censura sulla recidiva contestata a una imputata. La Corte rileva che il riconoscimento dell’aggravante presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo dei precedenti, secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen. e in linea con Sezioni Unite n. 5859 del 2011, Marcianò. La Corte d’appello avrebbe dovuto chiarire come potessero ritenersi compatibili la ritenuta maggiore inclinazione al delitto e la previsione di futura astensione, su cui si fonda la sospensione condizionale. Su questo punto la sentenza è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello.
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Nota della Redazione
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