Elezione di domicilio nell’atto di appello e richiamo specifico (Cass. pen. Sez. IV n. 2398 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione, la previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’atto contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale. Tale richiamo consente l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Ne consegue che è inammissibile la declaratoria di inammissibilità dell’appello fondata sull’assenza di una nuova elezione di domicilio nell’atto di gravame, quando la precedente elezione sia allegata all’atto stesso.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 5.2.2024, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002. Il giudice territoriale ha ravvisato la violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non reputando valida l’elezione di domicilio eseguita in primo grado.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza impugnata. L’atto di appello conteneva, infatti, idonea elezione di domicilio, regolarmente depositata. Il ricorrente ha rilevato, in ogni caso, che nella specie trova applicazione la disciplina previgente alla riforma cd. Cartabia.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, aveva concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
Il percorso argomentativo muove dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, resa all’esito dell’udienza del 24.10.2024. Il Supremo consesso ha precisato che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
Le Sezioni Unite hanno formulato il principio secondo cui la previsione deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale. Tale richiamo deve essere tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Ne discende che, nella specie, l’affermata violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è pacificamente insussistente. È la stessa Corte territoriale a precisare in sentenza che l’elezione di domicilio, eseguita dall’imputato in primo grado e come tale precedente l’appello, risulta allegata all’atto di gravame. L’allegazione consente l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Alle superiori considerazioni consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti, per l’ulteriore corso, al giudice di merito individuato in dispositivo.
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Nota della Redazione
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