Revoca sospensione condizionale e motivi di annullamento (Cass. pen. Sez. 1 n. 24780/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, il giudice dell’esecuzione deve verificare: a) che il nuovo reato sia stato commesso nel quinquennio dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, non potendosi basare su un’erronea indicazione contenuta nel certificato del casellario giudiziale; b) che il reato oggetto della sentenza di condanna condizionalmente sospesa non si sia estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., poiché tale declaratoria impedisce la revoca del beneficio anche in caso di commissione di un ulteriore delitto nel quinquennio; c) che non sia maturata l’estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. per decorso del termine, con conseguente consolidamento del beneficio, quando la concessione sia avvenuta in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen. per cause ostative non documentalmente note al giudice della cognizione.
Il Fatto
Il Tribunale di Massa, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa al condannato con cinque distinte sentenze, ritenendo integrati i presupposti di cui all’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. (commissione di un nuovo delitto nel quinquennio) e all’art. 168, comma 3, cod. pen. (concessione del beneficio per la terza, quarta e quinta volta in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen.). Avverso tale provvedimento, il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata relativamente alla revoca della sospensione condizionale concessa con tre delle cinque sentenze, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Massa.
Quanto al primo motivo (revoca della sospensione concessa con sentenza n. 328/2013), la Corte ha rilevato che il Tribunale aveva disposto la revoca sul presupposto che il condannato avesse commesso un nuovo delitto il 18 gennaio 2018, entro il quinquennio dall’irrevocabilità della sentenza (1 ottobre 2013). Tuttavia, dalla lettura della sentenza di condanna per quel reato, emessa all’esito del giudizio direttissimo successivo all’arresto in flagranza avvenuto il 18 gennaio 2019, risultava che il reato era stato commesso nel 2019 e non nel 2018, quindi oltre il quinquennio. La Corte ha quindi escluso la sussistenza del presupposto sostanziale di cui all’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.
Quanto al secondo motivo (revoca della sospensione concessa con sentenza n. 563/2015), la Corte ha affermato che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto verificare se il reato oggetto di quella sentenza, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., si fosse estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (mancata commissione di nuovi reati nel quinquennio). In presenza di una declaratoria di estinzione, la revoca del beneficio sarebbe impedita, poiché l’estinzione del reato produce effetti sostanziali irretrattabili (Sez. 1, n. 26685/2019; Sez. 1, n. 5501/2017).
Quanto al terzo motivo (revoca della sospensione concessa con sentenza n. 476/2019), la Corte ha ritenuto fondata la censura, ma per motivi diversi da quelli dedotti. Ha richiamato il principio per cui il giudice dell’esecuzione non può disporre la revoca della sospensione condizionale concessa in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen. per cause ostative non documentalmente note al giudice della cognizione, qualora il beneficio si sia consolidato per decorso del termine e maturazione delle condizioni per l’estinzione del reato ex art. 167 cod. pen. (Sez. 1, n. 29717/2025).
Implicazioni Pratiche
- Verifica della data di commissione del reato: in sede di revoca della sospensione condizionale per commissione di un nuovo reato nel quinquennio, il giudice deve accertare la data effettiva del fatto, non potendosi basare su errori materiali contenuti nel certificato del casellario giudiziale; la difesa deve produrre la sentenza di condanna per dimostrare l’esatta data del reato.
- Estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. e revoca: la declaratoria di estinzione del reato oggetto di sentenza ex art. 444 c.p.p. impedisce la revoca della sospensione condizionale concessa con quella sentenza, anche se nel quinquennio sia stato commesso un ulteriore delitto; l’avvocato deve eccepire tempestivamente l’intervenuta estinzione.
- Consolidamento del beneficio per decorso del termine: il giudice dell’esecuzione non può revocare la sospensione condizionale concessa per la terza o quarta volta in violazione dell’art. 164, comma 4, cod. pen., se il beneficio si è consolidato per decorso del termine di cui all’art. 167 cod. pen. e il reato si è estinto; la difesa deve documentare il decorso del termine e la mancata commissione di nuovi reati.
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