Principi di diritto (Massima) In tema di interest rate swap, la validità del contratto postula l’accordo delle parti sulla misura dell’alea, la quale deve essere calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi. Tale accordo non può limitarsi al mark to market, ossia al valore effettivo del derivato ad una data certa, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e la misura qualitativa e quantitativa dell’alea medesima e dei costi, pur se impliciti. L’indicazione dei parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall’intesa, determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo, integra un requisito essenziale del contratto, la cui sussistenza costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua.
Il Fatto
La società Nisida s.r.l. aveva convenuto in giudizio Intesa Sanpaolo s.p.a., deducendo la nullità di due contratti di interest rate swap conclusi in relazione a finanziamenti fondiari. La società attrice lamentava, in particolare, che i contratti non assolvevano alla funzione di copertura del rischio, che non era stato determinato il criterio di calcolo del mark to market né indicati gli scenari probabilistici, e che la banca aveva omesso gli obblighi informativi prescritti. Il Tribunale di Milano aveva accolto le domande, ma la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 455/2025, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda, ritenendo i contratti validi in quanto contenenti l’indicazione dei criteri di calcolo del mark to market e degli scenari probabilistici, nonché la rappresentazione grafica del valore atteso del differenziale al variare del parametro di riferimento. Avverso tale decisione, la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, all’esito della camera di consiglio, ha dichiarato estinto il ricorso principale e inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato. La decisione si fonda sulla rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente, intervenuta dopo la proposizione dell’istanza di decisione sulla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c.
Nella proposta di definizione anticipata, il Consigliere delegato aveva già rilevato l’inammissibilità del ricorso principale. La Corte ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8770 del 2020, secondo cui, in tema di interest rate swap, la validità del contratto richiede un accordo tra intermediario e investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi. Tale accordo deve investire, oltre al mark to market, anche gli scenari probabilistici e la misura qualitativa e quantitativa dell’alea e dei costi, pur se impliciti.
La Corte ha osservato che la sentenza impugnata non si era discostata da tali principi, avendo correttamente applicato il parametro normativo. In particolare, la Corte d’Appello di Milano aveva accertato, con valutazione di merito, che dal contratto risultavano: l’indicazione della percentuale da applicare al capitale nozionale per ottenere il valore del mark to market; l’esatta quantificazione delle commissioni; l’individuazione dei possibili rischi connessi all’operazione, con rappresentazione grafica del valore atteso del differenziale al variare del parametro di riferimento in un dato intervallo di valori. Il giudice di appello aveva inoltre precisato che la complessità della procedura di calcolo non escludeva di per sé la determinabilità dell’oggetto, e che la consulenza tecnica d’ufficio aveva confermato la correttezza dei dati indicati in contratto.
La Suprema Corte ha quindi ribadito che il vizio di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. non è configurabile quando la censura, sotto l’apparente deduzione di un errore giuridico, sollecita in realtà una diversa ricognizione della fattispecie concreta, inerente alla tipica valutazione del giudice di merito. La ricorrente, contestando l’accertamento della sussistenza dei criteri di calcolo del mark to market e degli scenari probabilistici, chiedeva in sostanza una revisione del giudizio di fatto, preclusa in sede di legittimità. La rinuncia al ricorso ha quindi determinato l’estinzione del giudizio principale, mentre il ricorso incidentale condizionato, volto a contestare la rilevanza di tali elementi come essenziali, è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo più trovare applicazione in assenza di un giudizio principale da esaminare.