Giurisdizione sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa (Cass. civ. Sez. Un. n. 4735/2026)
Principi di diritto (Massima)
In base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 20 della legge n. 118/2022, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite pubblico concorso. La procedura selettiva, pur caratterizzata da maggiore vincolatività, non muta natura e si innesta su un rapporto di lavoro già costituito, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, residuando la giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Un medico ha impugnato dinanzi al T.A.R. Liguria la deliberazione con cui l’Azienda Sociosanitaria Ligure 5 gli aveva negato il conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa, a seguito di una procedura selettiva. Il T.A.R., investito della questione, ha rilevato un contrasto interpretativo in ordine alla giurisdizione, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 118/2022 all’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992. Il giudice amministrativo ha quindi sollevato rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., chiedendo alle Sezioni Unite di chiarire se il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa integri una procedura concorsuale per l’assunzione, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero se residui la giurisdizione del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno preliminarmente dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale anche in materia di giurisdizione, affermando che l’art. 363-bis c.p.c. è compatibile con la disciplina del riparto della giurisdizione e che il giudice amministrativo è legittimato a disporlo. Hanno poi esaminato il quadro normativo, ripercorrendo l’evoluzione della disciplina del conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, e hanno preso atto del contrasto giurisprudenziale emerso dopo la novella del 2022: da un lato, il Consiglio di Stato aveva inizialmente confermato la giurisdizione del giudice ordinario; dall’altro, con pronunce più recenti, aveva mutato orientamento in favore del giudice amministrativo, ritenendo che la procedura, con la fissazione di criteri preventivi e la formazione di una graduatoria vincolante, avesse assunto carattere concorsuale.
La Corte ha risolto il contrasto enunciando il principio di diritto secondo cui l’incarico di direzione di struttura complessa non è conferito tramite pubblico concorso. Ha sottolineato che l’accesso alla dirigenza sanitaria avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami, e che l’incarico dirigenziale si innesta su un rapporto di lavoro già costituito, avendo natura temporanea e funzionale. La modifica del 2022, pur avendo eliminato la discrezionalità del direttore generale e reso vincolante la scelta del candidato con il miglior punteggio, non ha mutato la natura privatistica dell’incarico, ma ha solo introdotto un vincolo più stringente in funzione della trasparenza e del controllo, restando la procedura pur sempre espressione dei poteri datoriali dell’Azienda Sanitaria, che opera con capacità e poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 165/2001. La Corte ha infine precisato che il conferimento dell’incarico, anche in presenza di una procedura selettiva, non integra una progressione verticale tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto, poiché la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo e unico livello, articolato solo in relazione alle diverse responsabilità professionali.
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