Liquidazione patrimoniale: inapplicabilità dell’offerta migliorativa ex art. 107, comma 4, l. fall. (Cass. civ. Sez. I n. 5139/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di liquidazione patrimoniale disciplinato dall’art. 14 novies della l. n. 3/2012, non è prevista la possibilità per il terzo di presentare offerte in aumento dopo l’aggiudicazione della gara. In mancanza di una espressa disposizione della legge speciale che disciplina la procedura competitiva di scelta dell’acquirente, non è consentito estendere in via analogica a tali procedure il potere di sospensione attribuito al curatore dall’art. 107, comma 4, l. fall., nel caso di offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.
Il Fatto
Nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio, si è svolta una procedura competitiva di vendita on line di un immobile, conclusasi con l’aggiudicazione a un terzo. Un’altra società, esclusa dalla procedura per un vizio formale dell’offerta, ha depositato un’offerta migliorativa di oltre il 10% del prezzo di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 107, comma 4, l. fall. Il Giudice Delegato, inizialmente, ha accolto l’offerta e disposto una nuova gara, ma successivamente ha revocato il provvedimento, ritenendo inapplicabile la norma alla liquidazione patrimoniale. Il Tribunale di Trapani ha confermato la revoca. La società esclusa ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso, affermando che il provvedimento del Tribunale ha natura decisoria e definitiva, suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., e ha disatteso l’eccezione di inammissibilità per mancata evocazione in giudizio dei debitori, non essendo questi litisconsorti necessari.
Nel merito, la Corte ha escluso l’applicabilità analogica dell’art. 107, comma 4, l. fall. alla liquidazione patrimoniale ex l. n. 3/2012. Ha osservato che l’art. 14 novies, comma 2, della legge, disciplina le vendite e gli atti di liquidazione in modo autonomo e specifico, senza contenere alcun richiamo agli artt. 107 e 108 l. fall. La norma prevede unicamente il potere del giudice di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione quando ricorrono gravi e giustificati motivi, potere analogo a quello dell’art. 108 l. fall., ma non contempla la facoltà di sospensione per offerta migliorativa prevista dal comma 4 dell’art. 107.
La Corte ha ritenuto che l’omissione non possa essere attribuita a una dimenticanza del legislatore, ma a una consapevole scelta dettata dalla natura spedita e semplificata della liquidazione patrimoniale. L’art. 107, comma 4, l. fall., è stato qualificato come norma speciale ed eccezionale, derogatoria dei principi di stabilità e certezza dell’aggiudicazione e di celerità della procedura, non suscettibile di applicazione analogica. La Corte ha infine precisato che la possibilità di presentare offerte migliorative dopo la gara potrebbe essere prevista nel bando di vendita, ma nella specie tale clausola non era stata inserita.
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Nota della Redazione
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