Responsabilità del socio per debiti tributari della società estinta e accertamento post-cancellazione (Cass. civ. n. 6273/2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione della società dal registro delle imprese non preclude all’Amministrazione finanziaria di accertare, nei termini di decadenza, maggiori imposte relative a periodi anteriori all’estinzione e di far valere i crediti tributari nei confronti degli ex soci, amministratori e liquidatori, ai sensi dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973. La responsabilità del socio ex art. 36, comma 3, è autonoma e sorge al verificarsi delle condizioni previste dalla norma, indipendentemente da un preventivo accertamento definitivo nei confronti della società, ed è limitata al valore dei beni ricevuti, ivi compresi gli utili extracontabili presunti distribuiti in caso di ristretta base sociale.
Il Fatto
Nell’ambito di un complesso accordo tra un gruppo industriale e il ceto bancario, veniva realizzata un’operazione ritenuta elusiva dall’Agenzia delle entrate, che recuperava a tassazione una sopravvenienza attiva di € 55.512.137,00 in capo a una società del gruppo, cancellata dal registro delle imprese il 30 novembre 2012. L’Ufficio notificava alla società estinta e, separatamente, alla socia di maggioranza (95%) un avviso di accertamento per responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973. La Commissione tributaria provinciale e, in appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia annullavano l’avviso, ritenendo necessario un accertamento precedente alla cancellazione della società. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto integralmente il ricorso dell’Agenzia, ritenendo fondati tutti i motivi. In primo luogo, ha ribadito, richiamando le Sezioni Unite (n. 19750/2025 e n. 3625/2025), che l’estinzione della società per cancellazione non comporta l’estinzione dei debiti sociali, ma determina un fenomeno di tipo successorio, con trasferimento delle obbligazioni ai soci, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione. La CTR aveva erroneamente ritenuto che l’accertamento dei debiti tributari dovesse essere anteriore alla cancellazione, interpretazione che, secondo la Cassazione, equivarrebbe a una interpretatio abrogans della normativa tributaria.
Quanto al merito dell’accertamento, la Corte ha affermato il principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato del conto economico ex art. 83 t.u.i.r., rilevando che la mera registrazione della rinuncia dei crediti nello stato patrimoniale o nella nota integrativa non è sufficiente a escludere la tassazione della sopravvenienza attiva, che deve essere contabilizzata nel conto economico.
Con riferimento alla responsabilità della socia, la Cassazione ha chiarito che l’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973 configura una responsabilità legale e autonoma del socio per i debiti tributari della società estinta, che sorge al verificarsi delle condizioni previste dalla norma (percezione di danaro o beni sociali negli ultimi due periodi di imposta precedenti alla liquidazione o durante la liquidazione), a prescindere da un accertamento definitivo nei confronti della società. La Corte ha inoltre valorizzato la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci in caso di ristretta base sociale, quale elemento che consente di quantificare il limite della responsabilità del socio, anche in assenza di un formale bilancio di liquidazione. La causa è stata rinviata alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per la verifica della responsabilità della socia alla luce dei principi enunciati.
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