Omicidio stradale e nesso causale, inammissibile il ricorso (Cass. pen. Sez. IV n. 16550 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale limitandosi a riproporre una diversa valutazione degli elementi probatori, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata. La ricostruzione del sinistro e la valutazione della condotta colposa sono rimesse al giudice di merito e sono sottratte al sindacato di legittimità se sorrette da motivazione adeguata. La condotta imprudente della vittima, quale il mancato uso del casco, non interrompe il nesso causale quando non integra un rischio eccentrico e imprevedibile, esulante dalla sfera di rischio governata dall’agente.
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza confermata dalla Corte d’appello di Catania, ha condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen., per la morte del conducente di un ciclomotore, avvenuta a seguito di un incidente stradale. L’imputato, alla guida della propria autovettura, aveva iniziato una manovra di svolta a sinistra senza dare la precedenza al mezzo proveniente dalla direzione opposta, che aveva il diritto di precedenza. A seguito dell’impatto, la vittima, che non indossava il casco protettivo, era stata sbalzata dal mezzo ed era deceduta dopo alcuni giorni. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo sei motivi di censura, incentrati sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, sulla mancata assunzione di una prova peritale e sulla valutazione del nesso causale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i primi due motivi non si confrontano con i passaggi argomentativi delle sentenze di merito, che, in quanto conformi, sono state lette come unico corpo decisionale. I giudici di merito avevano adeguatamente spiegato le ragioni per cui, a prescindere dalle differenze nei calcoli della velocità pre-urto, il ciclomotore rientrava nel campo visivo dell’imputato al momento dell’inizio della manovra di svolta. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la ricostruzione di un sinistro stradale integra una serie di apprezzamenti di fatto sottratti al sindacato di legittimità, quando sorretti da motivazione adeguata.
Quanto al terzo motivo, relativo alla mancata perizia per verificare l’eventuale abbagliamento della vittima, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. La Corte d’appello aveva correttamente osservato che, anche volendo ammettere l’abbagliamento della vittima, ciò non avrebbe inciso sulla responsabilità dell’imputato, il quale, non essendo abbagliato, avrebbe potuto avvedersi dell’arrivo del motociclo. La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in grado di appello, ai sensi dell’art. 603, commi primo e terzo, cod. proc. pen., è ammessa solo quando il giudice ritenga indispensabile la prova richiesta, valutazione rimessa al giudice di merito e insindacabile se motivata.
Il quarto motivo, relativo alla mancata valutazione del mancato uso del casco come fattore interruttivo del nesso causale, è stato dichiarato inammissibile in quanto meramente reiterativo e, comunque, manifestamente infondato. La condotta della vittima, non avendo indossato il casco, non poteva interrompere il nesso causale, non essendo né abnorme né del tutto imprevedibile. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia di mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco protettivo, secondo cui solo i fattori che integrano un rischio eccentrico, non prevedibile dall’agente, possono escludere il rapporto di causalità.
Il quinto e il sesto motivo, concernenti la sanzione amministrativa accessoria e la condanna alle spese processuali, sono stati ritenuti inammissibili in quanto mere conseguenze delle altre censure. La Corte ha infine condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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