Appello inammissibile per aspecificità estrinseca e motivazione per relationem (Cass. pen. Sez. IV n. 19086 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi ex artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. quando l’atto di gravame non si confronti con le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, omettendo di enucleare specifici rilievi critici rispetto ai punti che ne costituiscono il fondamento. L’onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. La riproposizione di questioni già esaminate non determina di per sé l’inammissibilità, ove la critica risulti pertinente e funzionale alla rivalutazione della quaestio iuris; l’inammissibilità per aspecificità ricorre sia quando i motivi non sono affatto argomentati (genericità intrinseca), sia quando non affrontano la motivazione della sentenza impugnata (genericità estrinseca).
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva riconosciuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, aggravato per l’orario notturno e per l’avvenuto sinistro. Il giudice di primo grado aveva fondato la condanna sulla testimonianza dell’operante di polizia locale, unico teste escusso, e sulla documentazione redatta nell’immediatezza dei fatti. La difesa aveva proposto appello contestando la mancanza di prova sull’individuazione del conducente, deducendo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato dell’operante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, muovendo dall’esame della sentenza di primo grado per verificare l’effettiva correlazione tra le ragioni della decisione e i motivi di impugnazione. Ha rilevato che il Tribunale, diversamente da quanto assunto dalla difesa, non aveva fondato l’affermazione di responsabilità sulle sole dichiarazioni de relato, ma su una sequenza di dati fattuali tra cui il rinvenimento di un unico mezzo incidentato, i sintomi di alterazione alcolica direttamente percepiti dall’operante e il successivo accertamento etilometrico, con esito di 1,74 g/l e 1,70 g/l.
La doglianza difensiva non si era confrontata con tali elementi, che esprimevano un fondamento probatorio indipendente dalla testimonianza indiretta richiamata nell’atto di appello. In questa omissione di raffronto la Corte ha individuato il difetto di correlazione, ossia l’aspecificità estrinseca riconducibile all’area dell’inammissibilità, in applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2016, Galtelli, secondo cui l’onere di specificità grava sull’impugnante in misura proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento censurato.
La Corte ha precisato che la declaratoria di inammissibilità trovava fondamento nell’omesso confronto con le circostanze valorizzate in primo grado, sicché i passaggi dell’ordinanza relativi a dichiarazioni autoindizianti o ad altri profili non necessari, pur superflui, non incidevano sulla correttezza dell’esito. Ha inoltre escluso il vizio di travisamento, trattandosi di discrasia lessicale riferita a un profilo laterale, non idonea a scalfire la decisione. Quanto all’argomento sull’anticipazione del giudizio di merito, ha rilevato che la condizione di pertinenza ai contenuti della decisione difetta in radice, poiché la critica non si era misurata con il contenuto della pronuncia ma lo aveva eluso. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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