Guida in stato di ebbrezza, curva alcolimetrica e clausola di riserva dell’art. 20-bis cod. pen. (Cass. pen. Sez. VII n. 18342 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova, atteso che i limiti di ammissibilità delle doglianze motivazionali fissati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione. L’incidenza della curva alcolimetrica non può essere predicata in astratto, dovendo l’imputato dimostrare concretamente che il tasso rilevato a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento della guida. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa di tutte le peculiarità della fattispecie. L’art. 20-bis cod. pen., in rapporto di specialità univoca con l’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, non consente la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità nei casi di cui al comma 2-bis dell’art. 186 cod. strada.
Il Fatto
Il Tribunale di Genova ha condannato l’imputato alla pena di giorni sei di arresto ed euro 800 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), comma 2-bis e comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992, per aver guidato in stato di ebbrezza causando un sinistro stradale. La Corte d’appello di Genova ha confermato la decisione, rigettando le censure difensive relative all’affidabilità dell’accertamento strumentale e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: travisamento della prova e vizio di motivazione in punto di responsabilità; violazione del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio alla luce del risultato dell’alcoltest (0,8 g/l) a distanza di 90 minuti dal sinistro; mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; mancata sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva pecuniaria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che i primi due motivi, relativi all’affermazione di responsabilità, sono inammissibili perché riproduttivi di profili già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., la Corte ha richiamato il principio per cui la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo se stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità o inammissibilità, richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 29541 del 2020 e delle Sezioni Unite n. 42792 del 2001.
Quanto alla curva alcolimetrica, la Corte ha escluso che il tempo trascorso tra la guida e l’accertamento sia di per sé sufficiente a privare di valenza dimostrativa il risultato strumentale. L’incidenza della curva di Widmark, prescindendo dalla valutazione dei suoi fondamenti scientifici, va concretamente dimostrata, dovendo l’imputato allegare circostanze idonee a dimostrare che il tasso esibito non rappresenta la condizione organica del momento della guida. Nel caso di specie, l’asserto difensivo è stato ritenuto una mera congettura, smentita dai sintomi eclatanti manifestati dal conducente al momento del controllo.
In ordine al terzo motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto, richiamando le Sezioni Unite n. 13681 del 2016 secondo cui il giudizio di tenuità richiede una valutazione complessa che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo. La Corte territoriale aveva correttamente rilevato la non tenuità dell’offesa, considerate le modalità della condotta idonee a mettere in pericolo la circolazione stradale e la salute pubblica, nonché le lesioni riportate dalla passeggera del veicolo tamponato.
Quanto all’ultimo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del rapporto tra l’art. 20-bis cod. pen. e l’art. 186, comma 9-bis, cod. strada. La clausola di riserva con cui esordisce l’art. 20-bis cod. pen. mantiene il vigore del comma 9-bis dell’art. 186 cod. strada, ma soltanto al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis. La norma generale dell’art. 20-bis cod. pen. è in rapporto di specialità univoca con la norma speciale dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che deroga eccezionalmente la possibilità di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità in ragione della maggiore gravità del fatto che ha generato un danno per la sicurezza della circolazione stradale.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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