Sospensione prescrizione e natura degli accertamenti tossicologici (Cass. pen. n. 22064 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1, l. n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legislazione successiva. Gli accertamenti tossicologici su campioni biologici, eseguiti in attuazione dell’art. 187 cod. strada, costituiscono accertamenti urgenti sulle persone ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen. e non accertamenti tecnici irripetibili ex art. 360 cod. proc. pen., con la conseguente loro utilizzabilità processuale. L’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica può essere fondato su dati sintomatici rilevati al momento del fatto, corroborati dall’esito positivo dell’esame sui liquidi biologici, senza necessità di una specifica analisi medica. È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 187, commi 1 e 1-quater, cod. strada, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 177 del 2024, per guida in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, commesso il 6 luglio 2019. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. Con il primo ha eccepito la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nella pendenza del giudizio d’appello. Con il secondo ha sostenuto l’inutilizzabilità degli esiti degli accertamenti tossicologici per l’omessa osservanza della procedura di cui all’art. 360 cod. proc. pen. Con il terzo ha contestato l’accertamento dell’alterazione psico-fisica, non essendo stato valutato il tasso alcolemico, di valore inferiore alla soglia di rilevanza penale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, applicando il principio sancito dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2025, la cui legittimità costituzionale è stata confermata da Corte cost., sent. n. 38 del 2026. La sospensione del corso della prescrizione ex art. 159 cod. pen. nel testo del 2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della norma, dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, con la conseguenza che il termine prescrizionale non risulta maturato per il reato commesso nel 2019.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la natura di accertamento tecnico irripetibile dei prelievi di campioni biologici, qualificandoli come accertamenti urgenti sulle persone ex art. 354 cod. proc. pen., in quanto aventi a oggetto dati pertinenti al reato soggetti a trasformazione solo fino al momento del prelievo. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non si è confrontato con il consolidato orientamento di legittimità, essendo la censura manifestamente infondata.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, non confrontandosi la censura con la ratio decidendi della sentenza impugnata. I giudici di merito hanno accertato l’alterazione psico-fisica valorizzando gli elementi sintomatici rilevati dal sanitario e l’esito positivo delle analisi sui liquidi biologici, con valutazione insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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