Il giudice non può ridurre la sospensione della patente sotto il minimo edittale (Cass. pen. Sez. IV n. 29113 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada ha una durata minima legale di sei mesi, che il giudice non può ridurre. Qualora la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti determini la sanzione in misura inferiore al minimo edittale, la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., può annullare senza rinvio la sentenza impugnata e rideterminare direttamente la durata della sospensione nel minimo di legge, dichiarando l’irrevocabilità delle rimanenti statuizioni. È ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di patteggiamento che censuri l’erronea applicazione di sanzioni amministrative.
Il Fatto
Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 17 febbraio 2026, ha applicato all’imputato, su accordo delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di giorni 16 di arresto ed euro 600 di ammenda, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada. Il giudice ha altresì disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi tre.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Brescia, deducendo l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla durata della sanzione accessoria, ritenuta inferiore al minimo legale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente affrontato il profilo di ammissibilità del ricorso, osservando che, in base ai limiti imposti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il motivo con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative, richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 21369 del 2019, dep. 2020, Melzani.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha evidenziato che all’accertamento del reato di cui alla lett. b) dell’art. 186, comma 2, cod. strada consegue ex lege la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La durata di mesi tre stabilita dal giudice di merito si colloca pertanto al di sotto del minimo edittale, in violazione del disposto normativo.
Quanto alla possibilità di rideterminazione, la Corte ha precisato che, in virtù dei poteri conferiti dall’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., sulla base delle statuizioni del giudice di merito e non essendo necessari ulteriori accertamenti, essa può rideterminare nel minimo edittale la durata della sospensione della patente di guida. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione accessoria, rideterminandola in mesi sei, e ha dichiarato l’irrevocabilità delle rimanenti statuizioni.
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Nota della Redazione
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