Piano Casa Puglia e rapporto esaurito: l’incompletezza documentale dell’istanza ne impedisce la tutela (TAR Puglia n. 24 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di permesso di costruire presentata ai sensi della disciplina regionale sul c.d. Piano Casa è legittimamente rigettata qualora la pratica non risulti completa in ogni suo elemento alla data di scadenza del termine per la presentazione, con la conseguenza che l’incompletezza documentale impedisce di configurare un rapporto procedimentale esaurito idoneo a sottrarre la fattispecie agli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma di proroga. Il versamento degli oneri concessori non supplisce alle carenze documentali dell’istanza. In materia di preavviso di diniego, la motivazione finale del provvedimento non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni dell’interessato, essendo sufficiente che l’Amministrazione dimostri di averne tenuto conto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il diniego opposto dal Comune di Brindisi alla richiesta di permesso di costruire per l’ampliamento di un’unità abitativa, presentata ai sensi della L.R. Puglia n. 14/2009 (c.d. Piano Casa) e della successiva proroga di cui alla L.R. n. 38/2021. L’Amministrazione motivava il diniego richiamando la sentenza della Corte costituzionale che aveva dichiarato illegittima la proroga del termine per la presentazione delle istanze, originariamente fissato al 31.12.2021. Il ricorrente sosteneva, invece, che il proprio rapporto procedimentale fosse ormai “esaurito” e che il Comune avesse comunque violato gli obblighi procedimentali previsti dagli artt. 20 del d.P.R. n. 380/2001 e 10-bis della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. In primo luogo, ha escluso che la fattispecie potesse qualificarsi come rapporto esaurito alla data di pubblicazione della sentenza di illegittimità costituzionale. L’art. 7, comma 1, della L.R. Puglia n. 14/2009 condiziona la realizzabilità degli interventi alla presentazione di un’istanza completa in ogni suo elemento entro il 31.12.2021. Nel caso di specie, il parere dirigenziale favorevole era subordinato al rispetto di prescrizioni e alla trasmissione di documentazione integrativa, mai prodotta dal ricorrente. L’incompletezza documentale della pratica alla data di scadenza escludeva, quindi, la formazione di un rapporto esaurito. Il pagamento degli oneri concessori è stato ritenuto inidoneo a supplire alle carenze documentali. Il Tribunale ha poi ritenuto destituita di fondamento la censura relativa all’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, proprio in ragione dell’accertata incompletezza. Quanto all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il Collegio ha precisato che il Comune non aveva esercitato un potere di riesame ma un potere di amministrazione attiva, esitato nel rigetto dell’istanza. Infine, in relazione all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento per cui la motivazione del provvedimento finale non deve confutare analiticamente le osservazioni dell’interessato, essendo sufficiente che l’Amministrazione ne abbia tenuto conto complessivamente.
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Nota della Redazione
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