Cessazione della materia del contendere per accoglimento in autotutela della domanda di inclusione dei sei scatti stipendiali nel TFS (TAR Marche n. 1026 del 02.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio amministrativo volto all’accertamento del diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita (TFS), ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990 e dall’art. 1911, comma III, del d.lgs. n. 66/2010, si estingue per cessazione della materia del contendere quando la pubblica amministrazione, nelle more del giudizio, adotta provvedimenti in autotutela che accolgono integralmente la domanda del ricorrente. La sopravvenuta adozione di tali provvedimenti fa venir meno la posizione di contrasto tra le parti, elidendo sia l’interesse a proseguire il giudizio, sia il dovere del giudice di pronunciarsi sul merito, ai sensi dell’art. 100 c.p.c. In tal caso, la declaratoria di cessazione della materia del contendere va pronunciata ai sensi dell’art. 34, comma V, c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, aveva adito il TAR Marche per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita (TFS), con inclusione nella relativa base di calcolo dell’emolumento dei sei scatti stipendiali, ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990 e dall’art. 1911, comma III, del d.lgs. n. 66/2010.
Il giudizio era instaurato nei confronti dell’INPS e del Ministero della Difesa. Nelle more del processo, l’INPS depositava una nota con cui rappresentava di aver adottato, in data 26.6.2026, provvedimenti in autotutela in favore del ricorrente, accogliendo la domanda e disponendo il ricalcolo del TFS con l’inclusione dei sei scatti stipendiali. Chiedeva, pertanto, la definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha rilevato che, a seguito dell’emanazione dei provvedimenti in autotutela, nessuna contestazione era stata svolta dal ricorrente in ordine alla richiesta di definizione del giudizio formulata dall’INPS. Ha quindi ritenuto che, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, risultava eliso sia l’interesse a proseguire il giudizio, sia l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.
Il Collegio ha precisato che la pretesa del ricorrente risultava pienamente soddisfatta dall’intervento in autotutela della pubblica amministrazione, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma V, c.p.a.
In ragione della celerità con cui la pubblica amministrazione si era determinata in via di autotutela, della stratificazione normativa che ha caratterizzato la materia e del consolidamento solo recente dell’orientamento giurisprudenziale, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di lite, ferma restando la ripetizione del contributo unificato in favore del ricorrente, ove versato.
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Nota della Redazione
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