Art. 594 c.c. Assegno ai figli non riconoscibili
Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli di cui all’articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall’articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l’assegno.
Funzione della norma
L’art. 594 c.c. regola una tutela patrimoniale specifica in favore dei figli rientranti nell’ambito dell’art. 279 c.c., da coordinare con l’art. 580 c.c. Non attribuisce loro, per ciò solo, né la qualità di erede né quella di legatario, ma un diritto che ha natura di diritto di credito successorio a carattere previdenziale e patrimoniale, distinto sia dalla successione legittima sia dalla successione necessaria in senso tecnico (Trib. Palermo 2910/2025).
I due presupposti applicativi
Se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli, gli eredi, i legatari e i donatari devono corrispondere loro un assegno vitalizio, in proporzione a quanto ciascuno ha ricevuto e nei limiti stabiliti dall’art. 580 c.c.
Se il genitore ha invece disposto in loro favore, i figli possono rinunciare alla disposizione ricevuta e chiedere, in alternativa, l’assegno vitalizio previsto dalla norma.
Casi pratici
Un genitore muore senza aver disposto nulla, né per donazione né per testamento, in favore del figlio rientrante nell’art. 279 c.c.: eredi, legatari e donatari devono corrispondergli l’assegno vitalizio, ciascuno in proporzione a quanto ha ricevuto.
Un genitore ha disposto per testamento in favore del figlio, ma la disposizione ricevuta è meno vantaggiosa dell’assegno vitalizio spettante ai sensi dell’art. 580 c.c.: il figlio può rinunciare alla disposizione testamentaria e chiedere l’assegno.
Cosa fare
Va verificato, in via preliminare, se il genitore abbia disposto per donazione o testamento in favore del figlio di cui all’art. 279 c.c., per stabilire se operi l’assegno vitalizio diretto o la facoltà di rinuncia con richiesta dell’assegno.
Va determinata la proporzione dovuta da ciascun erede, legatario o donatario in base a quanto effettivamente ricevuto, nei limiti stabiliti dall’art. 580 c.c.
Nota della Redazione
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