Art. 613 c.c. Consegna
Se la nave approda a un porto estero in cui vi sia un’autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare all’autorità medesima uno degli originali del testamento e una copia dell’annotazione fatta sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d’equipaggio.
Al ritorno della nave nel Regno, i due originali del testamento, o quello non depositato durante il viaggio, devono essere consegnati all’autorità marittima locale insieme con la copia della predetta annotazione.
Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all’annotazione sopraindicata.
Funzione della norma
L’art. 613 c.c. disciplina la consegna del testamento a bordo di nave in una fase successiva alla sua formazione: non il momento genetico dell’atto, ma il passaggio dall’ambiente di bordo alle autorità competenti, con funzione di conservazione del testamento, tracciabilità e trasmissione dell’atto (Trib. Torino 1420/2024).
La consegna in porto estero
Se la nave approda a un porto estero dotato di autorità consolare, il comandante è tenuto a consegnare a tale autorità uno degli originali del testamento e una copia dell’annotazione fatta sul giornale di bordo, ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d’equipaggio: questa consegna anticipata garantisce che l’atto raggiunga un’autorità competente anche prima del rientro della nave.
Il ritorno della nave
Al ritorno della nave, i due originali del testamento, oppure quello non depositato durante il viaggio presso l’autorità consolare, devono essere consegnati all’autorità marittima locale, insieme con la copia dell’annotazione: la norma assicura così che, in ogni caso, entrambi gli originali confluiscano presso un’autorità competente.
La dichiarazione di consegna
Della consegna si rilascia dichiarazione, di cui si fa cenno in margine all’annotazione fatta sul giornale di bordo o nautico: questo riscontro incrociato tra dichiarazione di consegna e annotazione originaria consente di ricostruire con certezza il percorso dell’atto dalla sua formazione fino al deposito presso l’autorità competente.
Errori frequenti
- Ritenere che la consegna presso l’autorità consolare in porto estero esaurisca gli obblighi del comandante. Al ritorno della nave, l’originale non ancora depositato deve comunque essere consegnato all’autorità marittima locale.
- Omettere il riferimento, in margine all’annotazione originaria, alla dichiarazione di consegna. Tale riscontro incrociato è richiesto dalla norma per garantire la tracciabilità dell’atto.
Cosa fare
Va verificato, in caso di approdo in porto estero con autorità consolare, che uno degli originali del testamento e la copia dell’annotazione siano stati effettivamente consegnati a tale autorità.
Va controllato che, al ritorno della nave, gli originali residui siano stati consegnati all’autorità marittima locale insieme alla copia dell’annotazione.
Va verificata la presenza, in margine all’annotazione sul giornale di bordo o nautico, del riferimento alla dichiarazione di consegna rilasciata dall’autorità ricevente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.