Il giudicato esterno copre gli accertamenti anche se fondati su provvedimenti non definitivi (Cass. civ. Sez. Lav n. 5455 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno di cui all’art. 2909 c.c., formatosi su una sentenza non impugnata nei termini, copre gli accertamenti in essa contenuti, ancorché la motivazione di tale sentenza abbia recepito e fatto propri provvedimenti giurisdizionali non ancora passati in giudicato. La mancata impugnazione della sentenza preclude ogni contestazione circa gli effetti del giudicato, restando irrilevante la pendenza di altri giudizi aventi ad oggetto i provvedimenti richiamati. L’onere della prova dell’aliunde perceptum grava sulla parte che eccepisce il fatto impeditivo, ai sensi dell’art. 2697 c.c..
Il Fatto
Due lavoratrici avevano ottenuto dal Tribunale di Roma, in un primo giudizio, l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. Nelle more, le medesime lavoratrici avevano proposto ricorso ex art. 1 della legge n. 92/2012 avverso il licenziamento, ottenendo un’ordinanza di reintegrazione. La società aveva proposto opposizione e, successivamente, reclamo, entrambi rigettati. Nell’ambito dei giudizi, era intervenuta una sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l’inesistenza del licenziamento intimato dalla società appaltatrice, perché intimato a non domino, accertando la persistenza del rapporto di lavoro con la committente. Tale sentenza non era stata impugnata e aveva acquisito autorità di cosa giudicata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società, ritenendo infondato il primo motivo con cui si contestava la violazione dell’art. 2909 c.c. La ricorrente sosteneva che gli effetti del giudicato formatosi sulla sentenza non potessero estendersi ai provvedimenti in essa richiamati e non definitivi. Il Collegio ha invece chiarito che il giudicato esterno si era formato sugli accertamenti contenuti nella sentenza non impugnata, la quale aveva richiamato e fatto propri i precedenti provvedimenti come presupposto logico-giuridico della decisione. La circostanza che tali provvedimenti non fossero passati in giudicato è stata ritenuta priva di rilievo, poiché ciò che conta è il passaggio in cosa giudicata formale e sostanziale della sentenza stessa.
La Corte ha precisato che, per impedire tale effetto, la società avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la sentenza, avendovi interesse. La pendenza dell’appello avverso la prima sentenza e l’opposizione all’ordinanza della fase sommaria sono state considerate circostanze ininfluenti. In assenza di un espresso condizionamento degli effetti del giudicato alla stabilizzazione dei provvedimenti richiamati, ogni contestazione sugli accertamenti coperti dal giudicato risulta preclusa.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, non avendo la ricorrente specificato gli estremi del contratto collettivo, né indicato la sede della produzione documentale, né denunciato la violazione dell’art. 115 c.p.c. con riguardo alla contestazione dei conteggi retributivi. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato l’erronea indicazione della norma di riferimento, trattandosi dell’art. 18, secondo comma, legge n. 300/1970, e ha dichiarato la censura inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente precisato gli atti difensivi in cui l’eccezione di aliunde perceptum era stata sollevata né allegato le ammissioni delle controparti.
La Corte ha infine ribadito che l’onere della prova del fatto impeditivo dell’aliunde perceptum grava sulla parte che lo eccepisce, in applicazione del generale principio di cui all’art. 2697 c.c., non essendo sufficiente una contestazione generica per superare la valutazione probatoria del giudice di merito.
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Nota della Redazione
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