Indennità equipollenti e detrazione per contributi previdenziali: omessa pronuncia (Cass. civ. Sez. 5 n. 6551 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello incorre nel vizio di omessa pronuncia quando non esamina una specifica doglianza, proposta dall’Amministrazione finanziaria, concernente l’applicabilità dell’art. 19, comma 2-bis, ultimo periodo, t.u.i.r. a un’indennità erogata da un Fondo di previdenza non alimentato da contributi a carico del dipendente. La questione della sussistenza di detti contributi, condizione per fruire dell’ulteriore riduzione dell’imponibile, non può ritenersi assorbita dal mero richiamo al principio di assimilazione dell’indennità a quelle “equipollenti” di cui all’art. 17, comma 1, t.u.i.r. Le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza dei fatti costitutivi del trattamento impositivo rivendicato dal contribuente, il quale riveste la qualità di attore in senso sostanziale, costituiscono mere difese, non soggette a preclusioni processuali.
Il Fatto
Un funzionario in quiescenza dell’Agenzia delle entrate impugnava il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delle ritenute Irpef operate dal Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Fondo, all’atto del pensionamento, aveva corrisposto un’indennità aggiuntiva, assoggettandola a tassazione separata ai sensi dell’art. 19, comma 2, t.u.i.r. Il contribuente, ritenendo applicabile la riduzione della base imponibile prevista dal comma 2-bis della medesima disposizione, chiedeva il rimborso parziale dell’imposta versata. La CGT di primo grado accoglieva il ricorso. L’Agenzia proponeva appello, limitatamente alla spettanza dell’ulteriore detrazione prevista dall’ultimo periodo del citato comma, ma la CGT di secondo grado rigettava il gravame, confermando integralmente la sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato i motivi di ricorso, scrutinando la fondatezza delle censure relative alla declaratoria di inammissibilità dell’appello e all’omessa pronuncia del giudice di secondo grado.
In primo luogo, ha ritenuto fondati i motivi con cui l’Agenzia deduceva la violazione delle regole sull’ammissibilità delle nuove difese. La doglianza dell’Ufficio, incentrata sull’inapplicabilità della sola detrazione di cui all’ultimo periodo del comma 2-bis, non costituiva una nuova difesa, essendo ricompresa nella più ampia contestazione, svolta in primo grado, della totale inapplicabilità della disposizione. La Corte ha precisato che, nel giudizio di rimborso, il contribuente è attore in senso sostanziale e ha l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto; le argomentazioni con cui l’Ufficio nega tali fatti o la loro qualificazione giuridica sono mere difese, non soggette a preclusioni.
La Corte ha, quindi, accolto il terzo motivo, rilevando il vizio di omessa pronuncia. I giudici d’appello si erano limitati a richiamare il consolidato orientamento sulla natura previdenziale dell’indennità e sulla sua assimilazione alle indennità equipollenti di cui all’art. 17, comma 1, t.u.i.r., senza esaminare la specifica questione sulla quale era incentrato il gravame: se alla tassazione separata si applicasse anche la detrazione dell’ultimo periodo dell’art. 19, comma 2-bis, t.u.i.r., la cui operatività presuppone che alla formazione dell’indennità concorrano contributi previdenziali a carico del lavoratore.
La Corte ha, infine, ritenuto che la CGT-2 avrebbe dovuto verificare se il Fondo fosse alimentato da prelievi a carico dei beneficiari e, in caso negativo, accogliere il motivo di appello e riformare la sentenza nei limiti della censura. Ha conseguentemente accolto i primi tre motivi, dichiarato assorbiti gli altri, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, Sezione Staccata di Salerno, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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