Il mancato obbligo di comunicazione del reddito determina la decadenza dalla NASpI (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8576 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di NASpI, il lavoratore che instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di legge, solo a condizione che comunichi all’INPS, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo previsto. La mancata comunicazione nei termini determina la decadenza dalla prestazione ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 22/2015. Grava sul lavoratore che agisce per il riconoscimento della prestazione l’onere probatorio di dimostrare il possesso dei requisiti reddituali, quale fatto costitutivo del diritto azionato, non potendo tale prova essere desunta dall’UNILAV, documento proveniente dal datore di lavoro e privo di indicazioni sul reddito percepito.
Il Fatto
La dante causa della ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuguntivo nei confronti dell’INPS per il pagamento di una somma a titolo di NASpI. L’Istituto aveva proposto opposizione, e il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, condannando l’INPS al pagamento di una somma minore. La Corte d’appello, adita dall’INPS, aveva integralmente respinto le domande della lavoratrice, ritenendo non dimostrato il requisito reddituale necessario per la fruizione della prestazione, per la mancata comunicazione del reddito derivante da un nuovo rapporto di lavoro subordinato iniziato l’11 febbraio 2019.
Avverso tale sentenza, la ricorrente, in qualità di erede, proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riguardo agli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., 324 cod. proc. civ. e 2733 cod. civ. L’INPS resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito la ratio decidendi della sentenza impugnata, individuandola nella mancata prova, da parte della lavoratrice, che il reddito ricavato dal rapporto di lavoro instaurato alla data indicata fosse stato comunicato all’INPS nei termini previsti dalla legge. Tale carenza probatoria comportava, secondo il giudice di merito, l’applicazione della decadenza dalla prestazione per i periodi successivi all’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro.
Nel valutare il motivo di ricorso, la Corte ha osservato che le doglianze della ricorrente non si confrontavano con il nucleo essenziale della decisione, non attingendo il punto relativo alla decadenza. Le censure concernenti la pretesa non contestazione del conteggio alternativo, l’asserita omessa valutazione di dichiarazioni confessorie dell’INPS e le deduzioni sull’importo residuo sono state ritenute irrilevanti alla luce del decisum.
La Suprema Corte ha richiamato il disposto dell’art. 9 d.lgs. n. 22/2015, il quale, per i lavoratori che instaurano un rapporto di lavoro subordinato con reddito annuo previsto inferiore al minimo escluso da imposizione, subordina la conservazione del diritto alla prestazione alla comunicazione all’INPS, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, del reddito annuo previsto. Ha, inoltre, evidenziato che, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 22/2015, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI in caso di inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 9, commi 2 e 3.
Quanto al profilo probatorio, la Corte ha confermato che spettava alla lavoratrice, quale ricorrente in sede monitoria, dimostrare il possesso dei requisiti reddituali previsti per l’erogazione della prestazione, quale fatto costitutivo del diritto rivendicato. Ha, quindi, escluso che la documentazione prodotta, in particolare l’UNILAV, potesse assolvere a tale funzione, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, diretto a fini di pubblicità delle comunicazioni di inizio e cessazione del rapporto e privo di indicazioni sul reddito percepito.
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e alla rifusione del contributo unificato ove dovuto.
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Nota della Redazione
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