Correzioni errori materiali per omessa distrazione delle spese (Cass. civ. Sez. 2 n. 20163 del 16.06.2026)
L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore si corregge con il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., non qualificandosi tale istanza come domanda autonoma; il ricorso non va notificato alla parte assistita dall’avvocato antistatario.