Il recupero degli incentivi dopo la decadenza definitiva spetta al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 9094 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di restituzione di somme proposta dal Gestore dei Servizi Energetici successivamente alla definitività del provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti non appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a. Il criterio del petitum sostanziale impone di distinguere la controversia che investe la legittimità del provvedimento autoritativo, o la spettanza o conformazione dell’incentivo, da quella limitata alla ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., nella quale il potere pubblico risulta ormai esaurito e il provvedimento di decadenza opera come mero antecedente fattuale, insindacabile. In tale evenienza la cognizione spetta al giudice ordinario.
Il Fatto
La società, titolare di impianti fotovoltaici ammessi al Primo Conto Energia, era destinataria nel 2017 di un provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici di decadenza dalle tariffe incentivanti, per violazioni del decreto ministeriale 31 gennaio 2014. Il provvedimento era stato confermato dal giudice amministrativo con pronunce passate in giudicato. Il GSE aveva quindi adito il T.A.R. del Lazio per ottenere la condanna della società alla restituzione degli incentivi percepiti, invocando l’art. 2033 c.c. Il Tribunale amministrativo accoglieva la domanda e il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata, confermava la pronuncia, affermando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, nel dichiarare fondato il primo motivo di ricorso, ribadiscono che il riparto di giurisdizione va operato sulla base del petitum sostanziale, identificato dalla causa petendi e dalla natura della posizione giuridica dedotta, con riguardo alla domanda proposta dall’attore. Richiamano l’orientamento per cui la giurisdizione esclusiva in materia di produzione di energia non comporta un’attribuzione generalizzata di tutte le controversie collegate a precedenti atti amministrativi, ma richiede che l’oggetto della lite sia l’esercizio, anche mediato, di un potere autoritativo.
La Corte esclude che tale requisito sussista nel caso di specie. Quando il provvedimento di decadenza sia divenuto definitivo, il potere amministrativo del GSE deve ritenersi esaurito e il provvedimento assurge a presupposto fattuale irretrattabile, sottratto a ogni scrutinio. La controversia, pertanto, non verte sulla legittimità della decadenza né sulla spettanza, misura o conformazione dell’incentivo, ma solo sull’accertamento del venir meno del titolo giustificativo dei pagamenti e della conseguente obbligazione restitutoria.
La Corte valorizza il precedente delle Sezioni Unite n. 10016/2021, che attribuisce al giudice ordinario la controversia avente a titolo un indebito oggettivo discendente da un giudizio amministrativo che abbia definito il rapporto originario. Precisa che il giudice della restituzione interpreta il provvedimento di decadenza in senso meramente ricognitivo, prendendone atto come fatto giuridico esistente e definitivo. Tale ricostruzione non è contraddetta dai precedenti richiamati dalla sentenza impugnata, tutti riferiti a fattispecie in cui era ancora in discussione la legittimità del provvedimento o la conformazione del rapporto incentivante.
La Corte accoglie quindi il primo motivo e dichiara assorbito il secondo, relativo alla dedotta violazione dell’art. 295 c.p.c. per il diniego di sospensione del giudizio in pendenza del procedimento di riesame ex art. 56 del d.l. n. 76/2020. L’accoglimento del motivo sulla giurisdizione preclude l’esame del vizio di eccesso di potere giurisdizionale, che postula comunque la potestas iudicandi del giudice amministrativo. La sentenza è cassata e la giurisdizione è dichiarata in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge.
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Nota della Redazione
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