Eccezione di nullità della prova testimoniale tardiva in appello (Cass. civ. Sez. I n. 7376 del 19.03.2025)
L’inammissibilità della prova testimoniale ex artt. 2722 e 2723 cod. civ. tutela interessi privati e non è rilevabile d’ufficio: la parte che vi ha dato causa decade dall’eccezione di nullità se non la solleva tempestivamente, e l’eccezione tardiva in appello è inammissibile.