Stalking: minacce gravi reiterate rendono irrevocabile la querela (Cass. pen. n. 10269/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di atti persecutori è reato abituale e può essere integrato anche da poche condotte, purché autonome, reiterate e causalmente idonee a determinare uno degli eventi previsti dall’art. 612-bis cod. pen. Quando le condotte persecutorie consistono in minacce gravi e reiterate, la querela diviene irrevocabile. In tale ipotesi, l’eventuale remissione successiva da parte della persona offesa non produce effetti sulla procedibilità. Il tema non è quello della procedibilità d’ufficio, bensì quello della limitazione legale alla revocabilità della querela. La gravità delle minacce deve risultare dalla descrizione della condotta e dalla valutazione concreta compiuta dal giudice.
Il Fatto
La Corte di appello aveva confermato la condanna dell’imputato per atti persecutori commessi nei confronti dell’ex convivente. La condotta era consistita in reiterate molestie e minacce, realizzate anche mediante numerosi messaggi e telefonate, nell’ambito del tentativo di contrastare la decisione della persona offesa di interrompere la relazione. Tra le minacce figuravano riferimenti alla morte della vittima e alla possibilità di fare del male ai suoi familiari.
Con il ricorso per cassazione venivano contestati il mancato rinnovo dell’esame della persona offesa, la sussistenza del reato e la procedibilità dopo la remissione della querela. La difesa sosteneva inoltre che le condotte si fossero concentrate in un arco temporale ristretto e che mancassero tanto il requisito dell’abitualità quanto un effettivo stato d’ansia o timore nella vittima.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esclude anzitutto che la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale integri un vizio della sentenza. Nel giudizio di appello, la rinnovazione è subordinata alla valutazione del giudice circa l’impossibilità di decidere allo stato degli atti. Il rigetto può risultare anche implicitamente dalla struttura della motivazione, purché questa dia conto della sufficienza del materiale probatorio già acquisito. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva esaminato il mutato atteggiamento della persona offesa e ne aveva ritenuto non decisiva la nuova audizione.
Quanto alla configurabilità dello stalking, la Corte ribadisce che il reato non richiede una lunga sequenza temporale. È sufficiente la reiterazione di condotte autonome di minaccia o molestia, purché il loro insieme sia causalmente idoneo a produrre uno degli eventi contemplati dalla norma. Telefonate insistenti, messaggi e minacce gravi possono quindi integrare una condotta persecutoria anche se concentrate in un periodo ristretto. Lo stato d’ansia o il timore per l’incolumità propria o dei congiunti possono essere desunti anche dalle dichiarazioni e dai comportamenti della vittima.
Il punto centrale riguarda però la remissione della querela. La Cassazione rileva che entrambi i giudici di merito avevano erroneamente ricondotto la fattispecie alla procedibilità d’ufficio. L’art. 612-bis cod. pen. prevede invece che il reato sia normalmente procedibile a querela, ma stabilisce che questa sia irrevocabile quando il fatto sia commesso mediante minacce reiterate nei modi previsti dall’art. 612, comma 2, cod. pen., e quindi mediante minacce gravi o formulate nelle modalità ivi indicate.
Nel caso concreto, le minacce rivolte alla persona offesa erano state ritenute gravi e reiterate. Ne consegue che la querela, una volta presentata, non poteva più essere validamente rimessa. La successiva remissione non incide pertanto sulla procedibilità del reato. Le ulteriori censure, comprese quelle relative alle attenuanti generiche, vengono respinte e il ricorso è rigettato.
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